Cassazione Penale, Sentenza n. 13535/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Valletta impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per tentato omicidio aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa e per delitti in materia di armi. Le principali prove a sostegno della misura erano conversazioni e chat criptate estratte dalla piattaforma "SKY-ECC" (acquisite tramite ordine europeo di indagine eseguito da autorità francese e decriptate all'estero), immagini video, rilievi tecnici e sommarie informazioni. Il ricorrente contestava soprattutto l'utilizzabilità delle chat criptate, lamentando mancata verifica da parte del giudice delle modalità con cui l'autorità estera aveva acquisito e decriptato i dati (assenza di documentazione/verbali richiesti alla Procura), possibile lesione del diritto di difesa e la necessità di applicare la disciplina delle intercettazioni/sequestri a seconda delle modalità di acquisizione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibile per genericità la censura sull'assenza di autonoma valutazione del giudice del riesame, ma ha accolto le doglianze relative all'utilizzabilità delle chat criptate. Richiamando le informazioni provvisorie delle Sezioni Unite del 29/02/2024, ha affermato che la legittimità dell'acquisizione dipende dalle modalità con cui l'autorità estera ha ottenuto i dati: se si tratta di captazione in tempo reale (flusso) si configura attività di intercettazione e si applicano le regole dell'art. 270 c.p.p.; se si tratta di comunicazioni già conservate (fase statica) si è di fronte ad atti/documenti acquisibili secondo le norme sugli atti d'altro procedimento o articoli come l'art. 238 c.p.p. Il Tribunale di Bari, conformandosi a orientamenti precedenti, non aveva accertato le modalità di acquisizione da parte dell'autorità francese; perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, invitandolo a colmare le lacune motivazionali e ad accertare il procedimento probatorio seguito dall'autorità straniera.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui è stato dato rilievo per l'azione di riesame davanti al Tribunale in materia di misure cautelari; indicata come base del rito adottato dal Tribunale di Bari.
art. 234-bis cod. proc. pen.
In alcune decisioni di merito la messaggistica su piattaforme estere veniva inquadrata come dato informativo/documentale acquisibile ai sensi di questo articolo tramite ordine europeo di indagine; tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato che l'applicabilità dipende dalla natura della acquisizione (statica vs dinamica).
art. 234 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile disciplina applicabile agli atti/documenti di altro procedimento; la Corte segnala che comunicazioni già registrate e conservate possono essere considerate atti/documenti acquisibili secondo tale norma.
art. 238 cod. proc. pen.
Indicato come norma di riferimento per l'acquisizione di documenti/attività probatoria che sono atti di un procedimento estero (trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate).
art. 270 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da autorità straniera su piattaforme criptate integra l'ipotesi disciplinata da questo articolo: ossia vanno applicate le regole sulle intercettazioni e sui limiti e garanzie ad esse connesse quando si tratta di captazione del flusso in tempo reale.
artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.
Citati come disciplina delle intercettazioni che possono risultare applicabili qualora l'acquisizione consista nella captazione in tempo reale di comunicazioni; in tale caso non è possibile trattarle come semplici dati/documenti.
art. 254-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza che distingue acquisizioni statiche (perquisizione/sequestro) da acquisizioni dinamiche; può trovare applicazione in ipotesi di acquisizione di dati conservati mediante perquisizione/sequestro.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Menziato dalle Sezioni Unite come possibile riferimento in relazione all'acquisizione di atti di procedimento penale di altri Stati, in combinato con altre norme procedurali.
art. 292 cod. proc. pen.
Riferito nelle doglianze del ricorrente come norma con cui ha denunciato vizio di motivazione e inosservanza di legge penale; la Corte ha però dichiarato inammissibile per genericità la censura relativa alla mancata autonoma valutazione del giudice del riesame.
Direttiva 2014/41/UE (mutuo riconoscimento - ordine europeo di indagine)
Richiamata in relazione alla esigenza che l'Autorità giudiziaria dello Stato emittente l'ordine europeo di indagine verifichi il rispetto dei diritti fondamentali (compreso il diritto di difesa e il giusto processo) e che l'acquisizione rispetti le garanzie previste dalla direttiva.
Ordinanza/decisione Sezioni Unite, 29/02/2024
Pronuncia chiave: distingue l'acquisizione di messaggistica criptata secondo la modalità di ottenimento dei dati (captazione/dinamica -> disciplina intercettazioni, art. 270; acquisizione di comunicazioni conservate -> atti/documenti; verifica preventiva dello Stato emittente sull'osservanza dei diritti fondamentali). Ha imposto che il giudice italiano accerti come l'autorità estera abbia ottenuto i dati per valutarne l'utilizzabilità.
Massime di principio
- La utilizzabilità in Italia di messaggi/chat estratti all'estero dipende essenzialmente dalla modalità con cui l'autorità estera ha acquisito i dati: se si tratta di captazione in tempo reale (flusso) si applicano le regole sulle intercettazioni (art. 270 e artt. 266 ss.); se sono comunicazioni già conservate (fase statica) si può procedere come acquisizione di atti/documenti (art. 238/234 e, in passato, art. 234-bis), ma occorre verificare la natura e la forma dell'atto.
- Prima di utilizzare nel procedimento atti provenienti da un ordine europeo di indagine il giudice nazionale deve accertare (e motivare) le modalità di acquisizione e la verifica, da parte dell'autorità emittente, del rispetto dei diritti fondamentali e del contraddittorio: l'assenza di tale accertamento può comportare annullamento del provvedimento che si fonda su tali elementi.
- La difesa ha onere processuale di sollevare e documentare specificamente le contestazioni sulle modalità di acquisizione (richiedere verbali, atti di decriptazione, rapporti tecnici); la genericità delle censure sul punto è inammissibile, ma le contestazioni specifiche devono essere adeguatamente valutate dal giudice.
- In casi analoghi è prudente richiedere formalmente alla Procura la documentazione sull'esecuzione dell'ordine europeo di indagine (verbali di acquisizione, verbali di decriptazione, procedure tecniche adottate) e, se necessario, sollevare eccezioni sul rispetto delle garanzie previste dalla normativa nazionale e dalla direttiva UE.
- Se l'acquisizione estera è avvenuta in forma di intercettazione, l'eventuale trasferimento dei risultati tramite OEI non esime dal rispetto delle garanzie previste per le intercettazioni: il giudice dello Stato emittente deve aver controllato la legittimità e il rispetto dei diritti fondamentali.
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