Cassazione Civile, Ordinanza n. 20824/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA 2005. Il giudice tributario d’appello aveva rigettato l’appello del contribuente ritenendo tardivo il ricorso introduttivo: la cartella risultava notificata il 18 ottobre 2011 e il ricorso era stato spedito il 19 dicembre 2011, dunque oltre il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul computo dei termini processuali, sostenendo che il sessantesimo giorno cadeva di sabato e che quindi il termine doveva prorogarsi al primo giorno seguente non festivo; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto della cartella; 3) omessa pronuncia sulla censura contro l’affermazione del primo giudice secondo cui l’avviso di accertamento non notificato avrebbe potuto essere impugnato congiuntamente alla cartella.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché nelle more il contribuente ha documentato che la Commissione tributaria regionale, con successiva sentenza passata in giudicato, aveva accolto un ricorso per revocazione e aveva revocato la sentenza d’appello oggetto del presente giudizio di legittimità, annullando la cartella impugnata. La sopravvenuta revoca della decisione impugnata ha determinato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
fissa il termine per l’impugnazione degli atti tributari; nella sentenza di merito era stato applicato per dichiarare tardivo il ricorso
art. 155 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la proroga del termine quando la scadenza cade di sabato
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia sulle questioni relative alla notificazione dell’atto presupposto e alla rimessione in termini
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova sulla notificazione
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato in relazione alla prova e disciplina della notificazione a mezzo posta
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere l’impugnabilità congiunta dell’atto presupposto non notificato e della cartella conseguente
art. 370, comma 1, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell’Agenzia ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’esito è dipeso da evento sopravvenuto
Cass., Sez. U., 28 aprile 2017, n. 10553
la revocazione della sentenza impugnata determina cessazione della materia del contendere e inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse
Cass., 2 aprile 2021, n. 9201
richiamata in senso conforme sul sopravvenuto difetto di interesse
Cass., Sez. U., 14 dicembre 2020, n. 28383
richiamata per l’esclusione del raddoppio del contributo unificato in presenza di evento sopravvenuto
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
richiamata per l’esclusione del raddoppio del contributo unificato in presenza di evento sopravvenuto
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, la sentenza impugnata viene revocata da un successivo giudizio di revocazione passato in giudicato, viene meno l’oggetto dell’impugnazione e si verifica la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse ad impugnare deve persistere fino al momento della decisione.
- Ai fini del raddoppio del contributo unificato non si provvede quando l’esito del giudizio di legittimità dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
- Quando sopravviene la revoca della decisione impugnata, la Corte può definire il giudizio senza esaminare i motivi di ricorso originari, che restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20670/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20671/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20673/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20675/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20677/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →