Sentenza n. 3017/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9.7.2025, con cui il dott. Francesco Minisci è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Frosinone; del verbale della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 26.5.2025, recante la proposta di conferimento del predetto incarico al dott. Francesco Minisci; del decreto di nomina di quest’ultimo, ove adottato, nonché di ogni provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM di nomina del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, proposta della Quinta Commissione e decreto di nomina
Esito
Favorevole al resistente (organi resistenti e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la nomina del controinteressato deducendo violazione del d.lgs. 160/2006 e del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha lamentato l'insufficiente valorizzazione delle proprie esperienze professionali, delle funzioni requirenti svolte presso diversi uffici, dell'esperienza presso la Procura Generale di Napoli, dei risultati professionali e dei pareri favorevoli; l'erronea valorizzazione dell'esperienza del controinteressato nella criminalità organizzata e presso le DDA, ritenuta non pertinente alle caratteristiche del territorio di Frosinone; l'ingiustificata equiparazione delle esperienze informatiche e delle collaborazioni con la dirigenza; l'omessa o insufficiente considerazione delle esperienze ordinamentali e organizzative; la mancata valorizzazione dell'anzianità e del principio delle pari opportunità e dell'equilibrio di genere. Nel corso del giudizio il controinteressato ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente era stata nominata Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia senza revocare la domanda relativa a Frosinone.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva partecipato contemporaneamente alle procedure per Frosinone e Isernia e, dopo la nomina a Procuratore di Isernia, non risultava aver revocato né rinunciato all'incarico conseguito. Secondo il Collegio, per gli incarichi direttivi opera l'art. 51 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che determina la decadenza delle domande precedentemente presentate in caso di trasferimento o assegnazione per conferimento di nuove funzioni disposti a domanda dell'interessato. La disciplina tutela la stabilità delle funzioni direttive e impedisce che la riedizione della procedura produca un'utilità concreta, anche per evitare rapidi avvicendamenti nelle posizioni apicali. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha rilevato che la delibera aveva adeguatamente considerato il profilo della ricorrente e i suoi risultati professionali, ma aveva motivatamente riconosciuto al controinteressato una più strutturata esperienza, comprendente circa diciassette anni nel contrasto alla criminalità organizzata, unitamente a esperienze nella criminalità comune, economica, nell'usura e nell'organizzazione degli uffici. Non è stata ritenuta necessaria una corrispondenza puntuale tra l'esperienza nella criminalità organizzata e le caratteristiche del territorio di Frosinone, né è stata provata l'assenza di fenomeni di criminalità organizzata in tale territorio. Le esperienze informatiche dei candidati sono state ritenute sostanzialmente non decisive ai fini della comparazione. Gli indicatori generali e le esperienze ordinamentali del controinteressato, tra cui la partecipazione al Consiglio giudiziario e alla Commissione flussi, potevano ricevere speciale rilievo secondo il Testo unico, mentre l'esperienza parlamentare della ricorrente era valutabile ma non qualificata come di speciale rilievo. È stato respinto anche il motivo relativo alle pari opportunità: la comparazione doveva fondarsi sui requisiti professionali e non sulla prevalenza numerica degli uomini negli incarichi direttivi, non essendo emersa alcuna discriminazione di genere. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni del CSM deve verificare completezza dell'istruttoria, coerenza, logicità, effettività della comparazione e sufficienza della motivazione, senza sostituirsi alle valutazioni di merito dell'organo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 64, comma 2 c.p.a.
circostanza incontestata tra le parti
Consente di considerare provata la nomina della ricorrente a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, quale presupposto dell'improcedibilità.
art. 49 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
le domande conservano validità fino a quando non si concluda il concorso nell'ambito del quale sono state presentate, salvo che intervenga la revoca
Le domande per incarichi direttivi restano efficaci fino alla conclusione della relativa procedura e le preferenze eventualmente espresse in procedure parallele non rilevano.
art. 50 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo e tre di semidirettivo
La partecipazione contemporanea a più procedure è consentita entro il limite numerico previsto, ma non determina di per sé una preferenza tra le sedi.
art. 51 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, ... determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate
Per gli incarichi direttivi, l'assegnazione a nuove funzioni ottenuta a domanda determina la decadenza delle precedenti domande, in funzione della stabilità degli uffici nelle posizioni apicali.
art. 69 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
la revoca della domanda di conferimento dell'incarico deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione direttivi
La disciplina consente di calibrare tempestivamente l'interesse alla partecipazione, mentre dopo il termine la revoca è ammessa solo per ragioni eccezionali e documentate.
art. 70 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
la proposta di conferimento dell'ufficio direttivo formulata dalla competente Commissione è comunicata all'interessato
La comunicazione della proposta e la successiva conferma si inseriscono in un sistema nel quale la rinuncia successiva alla proposta è eccezionale.
art. 11 del d.lgs. 160/2006
Costituisce una delle basi normative della disciplina dei criteri per il conferimento degli incarichi direttivi e della valutazione comparativa dei magistrati.
art. 12, comma 10, d.lgs. 160/2006
È richiamato quale parametro legislativo per la valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi direttivi.
art. 2, comma 3 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Non impone di preferire una candidata in ragione della prevalenza maschile negli incarichi direttivi; la comparazione deve comunque restare fondata sui requisiti professionali e sui criteri predeterminati.
art. 51 Cost.
tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza
Esprime il principio di parità nell'accesso agli uffici pubblici e non fonda un meccanismo automatico di preferenza basato sulla composizione di genere degli incarichi.
art. 3 Cost.
Vieta le discriminazioni fondate sul sesso e impone che le differenze tra candidati derivino dai rispettivi requisiti e risultati.
art. 29 del d.lgs. 198/2006
è vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera
Ribadisce il divieto di discriminazione di genere nella progressione professionale; la sua violazione non è stata specificamente dedotta dalla ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della delibera di conferimento.
art. 17 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Disciplina gli indicatori specifici, tra cui la pluralità delle esperienze professionali e le pregresse esperienze direttive o semidirettive, utilizzati nella comparazione.
art. 26 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Attribuisce agli indicatori specifici una rafforzata valenza selettiva nel giudizio comparativo.
art. 28 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Rileva nella valutazione degli incarichi direttivi requirenti e consente di valorizzare l'esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali e la pluralità delle esperienze.
art. 108, comma 1 Cost.
È richiamato per affermare che il Testo unico sulla dirigenza giudiziaria non ha natura normativa, ma costituisce un atto amministrativo generale di autovincolo del CSM.
Massime di principio
- Quando un magistrato ottiene, a propria domanda, un nuovo incarico direttivo, la domanda precedentemente presentata per altro incarico direttivo deve ritenersi decaduta ai sensi dell'art. 51 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria; l'interesse individuale alla riedizione della procedura cede rispetto all'interesse pubblico alla stabilità delle funzioni apicali e degli uffici giudiziari.
- La partecipazione contemporanea a più procedure per incarichi direttivi, consentita entro i limiti numerici previsti dal Testo unico, non attribuisce al candidato una preferenza tra le sedi né consente di mantenere l'efficacia della domanda precedente dopo l'assegnazione di un nuovo incarico direttivo.
- Nel sindacato sulle delibere del CSM relative al conferimento di incarichi direttivi, il giudice amministrativo deve verificare la completezza dell'istruttoria, la corretta ricostruzione dei fatti, la coerenza tra elementi valutati e conclusioni, la logicità, l'effettività della comparazione e la sufficienza della motivazione, senza sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell'organo di autogoverno.
- La comparazione per il conferimento di un incarico direttivo requirente può valorizzare la pluralità e la durata delle esperienze professionali, comprese quelle maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, anche quando non sia dimostrata una perfetta coincidenza tra tali esperienze e le caratteristiche criminali del territorio dell'ufficio da conferire, purché la valutazione sia motivata e coerente con gli indicatori applicabili.
- Il principio di pari opportunità e di non discriminazione per ragioni di sesso non impone, in assenza di una specifica previsione applicabile, un criterio automatico di preferenza fondato sulla maggiore presenza di uomini negli incarichi direttivi; la selezione deve essere determinata dai requisiti, dalle esperienze e dai risultati dei candidati, senza discriminazioni di genere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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