Sentenza del 27/06/2018 n. 2985 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Immobile commerciale - Risoluzione contratto di locazione - Canone non percepito - Tassazione in base a rendita catastale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fondata sul canone di locazione è stata ritenuta non applicabile dalla data di risoluzione del contratto. Per il periodo successivo alla cessazione della locazione, il reddito dell'immobile deve essere determinato sulla base della rendita catastale, anche se il proprietario non percepisce alcun canone. L'esito è quindi favorevole al contribuente, limitatamente alla tassazione del periodo successivo alla risoluzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta modalità di determinazione del reddito imponibile Irpef relativo a un immobile commerciale dopo la risoluzione del contratto di locazione. Il contribuente contestava che potesse essere tassato sulla base del canone contrattuale, nonostante il contratto fosse cessato e i canoni non fossero più percepiti. Secondo il principio affermato, la tassazione in base al canone opera soltanto durante la vigenza del rapporto locatizio, quando il proprietario conserva il diritto a percepire il canone. Dopo la risoluzione, deve invece applicarsi la rendita catastale, poiché non è giustificato tassare una ricchezza non conseguita.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva impedisce, in linea generale, di assoggettare a imposizione una ricchezza non effettivamente conseguita. Pertanto, cessato il contratto di locazione, non è corretto continuare a tassare il proprietario sul canone non più dovuto o percepito.
Massime di principio
- La tassazione del reddito di un immobile commerciale sulla base del canone locativo presuppone che il contratto sia ancora valido e che il proprietario conservi il diritto alla percezione del canone.
- Dalla data effettiva di risoluzione, cessazione o altra causa di scioglimento del contratto, i canoni non più dovuti non devono essere utilizzati per determinare l'imponibile.
- Per il periodo successivo alla cessazione della locazione, l'imposizione dell'immobile può essere ricondotta alla rendita catastale, secondo la disciplina applicabile.
- È essenziale documentare con precisione la data e la causa della risoluzione, poiché la tassazione può cambiare tra il periodo di vigenza del contratto e quello successivo.
- Il principio non implica automaticamente che ogni canone non incassato sia escluso dalla tassazione: finché il contratto resta in essere e il canone rimane giuridicamente dovuto, possono continuare ad applicarsi le regole previste per il reddito locativo.
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