Cassazione Civile, Ordinanza n. 33958/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del saldo del corrispettivo di lavori edili. La società committente ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato integralmente quanto dovuto. Il Tribunale ha revocato il decreto e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo dimostrato il pagamento dell'intero importo richiesto sulla base di una quietanza di 50.000 euro, di un assegno di 30.000 euro con annotazione di acconto, della fattura successiva con indicazione di acconti già versati e di ulteriori elementi indiziari, nonché escludendo valore decisivo al computo metrico e la possibilità di ordinare l'esibizione delle scritture contabili. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto, in sintesi, violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova, dell'art. 2702 c.c. sulla forza della scrittura privata, dell'art. 2733 c.c. sulla presunta ammissione del debito, dell'art. 1988 c.c. sulla ricognizione di debito, dell'art. 115 c.p.c. sul valore delle prove non contestate, nonché travisamento delle fatture e della disciplina IVA; inoltre ha censurato il diniego dell'ordine di esibizione ex artt. 2711 c.c. e 210 c.p.c., sostenendo che le scritture contabili fossero indispensabili per provare l'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati gli otto motivi principali, affermando che la società opposta aveva allegato l'avvenuto integrale pagamento e non una ricognizione di debito o un'ammissione del credito residuo; di conseguenza gravava sull'appaltatore la prova dell'esistenza di un saldo ancora dovuto. La Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il pagamento era stato provato da una pluralità di elementi concordanti, valutati unitariamente e non atomisticamente: la quietanza di 50.000 euro rilasciata dal soggetto indicato come destinatario del pagamento, l'assegno di 30.000 euro riferito agli acconti, la fattura che richiamava gli acconti già versati e il comportamento tenuto in un diverso giudizio. Ha inoltre escluso che il computo metrico avesse efficacia vincolante o fosse sufficiente a provare un residuo credito, anche perché risultavano lavori non eseguiti, modifiche successive e mancata corrispondenza tra importi preventivati e prezzi contrattuali. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione di merito, fondata sulla genericità ed esploratività dell'istanza di esibizione di scritture contabili relative a più annualità e priva di specifici riferimenti alle annotazioni rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere della prova impone, nel caso concreto, che chi agisce per il saldo dimostri l'esistenza di un credito residuo quando la controparte alleghi l'integrale pagamento.
art. 2702 c.c.
La Corte non ha attribuito al computo metrico il valore vincolante di scrittura privata riconosciuta invocato dal ricorrente, ritenendolo inidoneo a dimostrare un credito residuo nei termini dedotti.
art. 2733 c.c.
Non è stata ravvisata alcuna confessione o ammissione del debito da parte della società resistente; la contestazione di alcune voci del computo metrico non vale come riconoscimento del credito.
art. 1988 c.c.
La Corte ha escluso che nelle difese della società vi fosse una ricognizione di debito con effetti probatori o sostanziali.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata disattesa perché il computo metrico non era un fatto non contestato idoneo da solo a fondare la pretesa creditoria.
art. 1324 c.c.
La censura sulla fattura è stata ritenuta priva di rilievo, poiché le annotazioni ivi contenute sono state lette come riferite effettivamente agli acconti già pagati e non come mero conteggio contabile.
art. 6 DPR 633/1972
La disciplina IVA richiamata dal ricorrente non ha inciso sulla valutazione della fattura come elemento probatorio del pagamento degli acconti.
art. 1188 c.c.
Il pagamento effettuato al soggetto indicato come destinatario produce effetto liberatorio per il debitore.
art. 2711 c.c.
L'istanza di esibizione di scritture contabili può essere respinta se generica, esplorativa e non supportata da specifiche indicazioni sulle annotazioni rilevanti.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione non può essere richiesto in modo meramente esplorativo; occorre dimostrarne l'indispensabilità e la specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il convenuto oppone il pagamento integrale del debito, il creditore che agisce per il saldo resta onerato di provare l'esistenza di somme ancora dovute, secondo il riparto dell'art. 2697 c.c.
- La prova del pagamento può essere desunta da una pluralità di elementi documentali e comportamentali valutati in modo unitario; il giudice di merito non è tenuto a considerarli atomisticamente.
- Una quietanza rilasciata dal soggetto indicato come destinatario del pagamento ha pieno valore liberatorio per il debitore, ove sia riferibile all'obbligazione dedotta in causa.
- L'utilizzo in giudizio di assegni o altri titoli di credito come prova del pagamento impone di dimostrare il collegamento tra il titolo e il debito azionato, ma tale prova può risultare anche da presunzioni e riscontri documentali convergenti.
- Un computo metrico sottoscritto dalle parti non vale automaticamente come riconoscimento del debito o come prova del saldo dovuto se risulta contestato, modificato o riferito anche a opere non eseguite.
- La richiesta di esibizione di scritture contabili deve essere specifica, non generica né esplorativa, e il richiedente deve indicare con precisione i documenti e le annotazioni rilevanti, oltre alla loro indispensabilità.
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