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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26641/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondati i motivi rimessi al suo esame (limitati al periculum in mora a seguito dell'annullamento con rinvio effettuato dalla Corte di legittimità) e ha confermato la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. È stata altresì pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per euro 298.993,15, finalizzato alla confisca diretta (ovvero, in caso di incapienza, alla confisca per equivalente) quale profitto del reato di autoriciclaggio. Il ricorrente contestava: 1) l'errata valutazione della sussistenza della condotta decettiva prevista dall'art. 648-ter c.p. (sostenendo che le operazioni erano tracciabili e non occultative); 2) il difetto di motivazione sul "periculum in mora" e sul fumus, nonché l'assenza di condotte di depauperamento patrimoniale; 3) la sproporzione del sequestro rispetto al debito residuo tributario, in considerazione dell'adesione alla c.d. "pace fiscale" e delle rate già versate.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo può essere disposto in funzione dell'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

  • art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)

    Il reato di autoriciclaggio riguarda la condotta di chi utilizza, trasferisce o comunque pone in essere operazioni sui proventi illeciti al fine di ostacolarne l'identificazione. La Cassazione ha rilevato che sulla questione del fumus (sussistenza del reato) non è possibile dilungarsi quando il devoluto è limitato al periculum in mora.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo volto alla confisca; richiede motivazione anche sul "periculum in mora", ma le Sezioni Unite hanno chiarito che la portata della motivazione varia secondo la tipologia di sequestro e che, per il profitto del reato, è spesso sufficiente indicare la possibilità che il bene sia suscettibile di dispersione, modificazione o deterioramento.

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Precedente di principio che precisa i contenuti della motivazione sul periculum in mora per i sequestri preventivi finalizzati alla confisca, distinguendo tra funzione confiscatoria e funzione impeditiva del sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti della devoluzione in sede di ricorso per cassazione; la ricorribilità è ammessa per il vizio di violazione di legge in materia di provvedimenti cautelari reali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese nel procedimento penale; applicata alla sentenza di rigetto del ricorso.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 (c.d. "pace fiscale") e art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (richiamato)

    L'adesione alla definizione agevolata può incidere sulla confisca di debiti tributari nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa tributaria, ma non esclude automaticamente la confisca per reati diversi (es. autoriciclaggio) se non è provato il collegamento fattuale e la sovrapposizione degli stessi fatti.

  • Sez. 3, n. 14738 del 12/12/2019 (Marchio)

    Giurisprudenza citata che chiarisce i limiti degli effetti della "pace fiscale" sulla confisca; utile per interpretare l'incidenza della definizione agevolata sul procedimento penale di confisca.

Massime di principio

  • Quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca del profitto del reato, il giudice deve motivare anche il periculum in mora, ma con standard adattato: è spesso sufficiente indicare la concreta possibilità che il bene sia disperso, modificato o deteriorato.
  • Operazioni bancarie tracciabili non escludono automaticamente la sussistenza del pericolo di dispersione del profitto illecito: la valutazione può fondarsi su elementi concreti che mostrino una propensione del soggetto a condotte distrattive (trasferimenti tra società del gruppo, rilevanti esposizioni debitorie, ecc.).
  • L'adesione a misure tributarie agevolative (es. "pace fiscale") non ha effetto automatico di neutralizzare un sequestro/preventiva confisca in caso di autoriciclaggio; è necessario dimostrare il nesso diretto e la sovrapposizione degli stessi fatti produttivi del profitto confiscabile.
  • In sede di Cassazione, quando il devoluto è limitato dal rinvio (es. alla verifica del solo periculum in mora), non è consentito riaprire valutazioni di fatto relative al fumus del reato; il sindacato è fondato prevalentemente su questioni di diritto e motivazione.
  • Le doglianze generiche sulla prosecuzione di pagamenti rateali o sulla diminuzione di esposizioni debitorie sono insufficienti, se non accompagnate da elementi concreti che escludano il rischio di dispersione del profitto illecito.

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