Cassazione Penale, Ordinanza n. 39490/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di patteggiamento già emessa dal G.U.P. di Bari, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non proponibile il motivo volto a contestare il giudizio di congruità della pena ai sensi dell'art. 448-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con applicazione della pena su richiesta delle parti per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo relativo al giudizio di congruità della pena, quindi contestando la misura della sanzione concordata e recepita dal giudice. La Corte ha tuttavia rilevato che tale censura non è consentita dalla legge nel caso di specie, richiamando l'art. 448-bis c.p.p., e ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
"emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p."
viene richiamato come base procedimentale della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448-bis c.p.p.
"non consentito dalla legge"
è indicato come norma che preclude il sindacato di legittimità sul giudizio di congruità della pena nel caso esaminato.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna nel patteggiamento.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare il giudizio di congruità della pena quando la legge esclude tale sindacato.
- Se il motivo di ricorso investe un profilo non deducibile in cassazione per espressa previsione normativa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sentenza di patteggiamento, una volta emessa, resta ferma se il ricorso si fonda su censure non consentite dall'ordinamento processuale.
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