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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01514/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione integrale di tre manufatti abusivi, con avvertimento dell’acquisizione dell’area in caso di inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 9 del 13 marzo 2018. I manufatti erano stati oggetto di precedenti concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 2001, ma durante i lavori di adeguamento statico erano stati abusivamente ampliati e trasformati, con mutamento della destinazione d’uso da deposito o garage a civile abitazione. Le successive istanze di condono erano state respinte con provvedimenti divenuti definitivi. Con il primo motivo gli appellanti deducevano il difetto di motivazione e l’ambiguità dell’ordinanza, sostenendo che essa avrebbe potuto imporre la demolizione anche delle parti originariamente condonate e legittime, anziché limitarsi agli ampliamenti abusivi. Con il secondo motivo lamentavano l’omessa verifica della possibilità di demolire le sole opere abusive senza arrecare pericolo alle parti non abusive. Con il terzo motivo deducevano la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito loro di prospettare l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’ordinanza descriveva opere che, per perimetro, sagoma, volume e destinazione d’uso, costituivano organismi edilizi del tutto diversi da quelli oggetto delle precedenti sanatorie. In presenza di una totale difformità, caratterizzata dalla radicale alterazione delle connotazioni strutturali e morfologiche dell’edificio e da un mutamento di destinazione d’uso tra categorie non omogenee, la demolizione non può che essere integrale, anche quando il provvedimento non distingua analiticamente le singole parti. Il giudice ha valorizzato il dato, non contestato, che al posto del garage risultava una civile abitazione, che i tre locali deposito erano stati trasformati in due abitazioni e che i manufatti abusivi avevano una superficie complessiva di 362,80 mq. Il secondo motivo è stato respinto perché conseguente all’infondatezza del primo e perché, in caso di totale difformità, non trova applicazione l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Il terzo motivo è stato respinto poiché l’ordine di demolizione costituisce espressione di attività vincolata e, alla luce delle circostanze dedotte, il provvedimento non avrebbe potuto assumere un contenuto diverso; pertanto non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    In caso di totale difformità dell’intervento edilizio, consistente nella realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello autorizzato e caratterizzato da rilevanti incrementi volumetrici e modifiche strutturali, l’amministrazione può ordinare la demolizione totale delle opere abusive.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La disciplina relativa agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire non si applica quando l’intervento è caratterizzato da totale difformità.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’ordine di demolizione quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • l. 724/1994

    Le concessioni edilizie in sanatoria rilasciate sulla base della disciplina del condono non impediscono l’adozione della demolizione integrale qualora le opere successivamente realizzate siano divenute organismi edilizi completamente diversi e radicalmente difformi.

  • d.l. 269/2003

    La disciplina del condono successivo, applicata unitamente alla normativa regionale di attuazione, è richiamata nel contesto dei dinieghi divenuti definitivi per le opere radicalmente difformi e volumetricamente eccedenti.

  • l.r. Toscana n. 53/2004

    La normativa regionale di attuazione del condono è richiamata quale base dei dinieghi delle istanze di sanatoria per contrasto urbanistico-edilizio e superamento dei limiti volumetrici.

Massime di principio

  • Quando un intervento edilizio altera radicalmente perimetro, sagoma, volume, struttura e destinazione d’uso dell’immobile oggetto del titolo abilitativo, dando luogo a un organismo edilizio completamente diverso, ricorre la totale difformità e l’amministrazione può ordinare la demolizione integrale dell’opera ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
  • In presenza di totale difformità, il ripristino non deve necessariamente essere limitato alle sole porzioni materialmente aggiunte o modificate, quando la trasformazione radicale rende impossibile distinguere la parte originariamente legittima da quella abusiva.
  • L’art. 34 del d.P.R. 380/2001, relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità, non si applica agli interventi qualificabili come totalmente difformi.
  • L’ordine di demolizione edilizia, quando consegue all’accertamento vincolato dell’abuso e non residuano margini di scelta sul contenuto della misura repressiva, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento se la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre all’adozione di un provvedimento diverso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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