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Sentenza

Sentenza n. 2351/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, relative al pagamento del bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto due giudizi di ottemperanza, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, chiedendo l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. La prima sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; la seconda aveva disposto il pagamento di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. In camera di consiglio ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato delle sentenze, la loro notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. e li ha accolti. Ha accertato che entrambe le sentenze poste a fondamento dell’ottemperanza erano passate in giudicato e che risultavano rispettati gli adempimenti necessari alla proponibilità dell’azione: notificazione dei titoli all’Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione ai giudicati mediante il pagamento di euro 1.500,00 e di euro 500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione dei giudicati formatisi sulle sentenze del giudice del lavoro.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione della connessione soggettiva e della stretta correlazione tra i titoli da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato il rispetto di tale termine quale condizione di proponibilità dell’azione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto nei titoli giudiziali da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato e sono stati notificati il titolo all’amministrazione e il ricorso all’ente dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine specifico e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione interessata, con facoltà di delega, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria all’esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine decorrente dalla richiesta dell’interessato.
  • Ricorsi di ottemperanza connessi per soggetti, fatti e titoli esecutivi possono essere riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a. per essere decisi con un’unica pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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