Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4323/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 494 del 2024, con la quale è stato accertato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 213/23 del 30 dicembre 2023 e con la quale, conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento della quota dei relativi contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trattenuta in busta paga, sino al tetto massimo di € 3.000,00, riparametrata su base mensile come previsto dal comma 180 dell’art. 1 cit. per gli assunti a tempo indeterminato;

Giustizia amministrativa202601974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 494 del 2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto l'esonero contributivo e condannato l'Amministrazione a restituire le trattenute previdenziali entro il limite di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 494 del 2024, pubblicata il 7 novembre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, commi 180 e 181, della l. 213/2023 e condannato il Ministero a riconoscere la quota dei contributi IVS trattenuta in busta paga, fino a 3.000 euro, riparametrata su base mensile per gli assunti a tempo indeterminato. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente le trattenute contributive relative al 2024 entro il limite di 3.000 euro e secondo la riparametrazione mensile indicata nel titolo. Per il perdurare dell'inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con 60 giorni per provvedere dalla richiesta della ricorrente. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996; non è riconosciuto compenso, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente la quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trattenuta in busta paga durante l’anno 2024, sino al tetto massimo di € 3.000,00, riparametrata su base mensile come previsto dal comma 180 dell’art. 1, L. n. 213/2023 per gli assunti a tempo indeterminato, come indicato nella decisione del giudice del lavoro;

    Il giudice dell'ottemperanza, accertato il mancato adempimento al giudicato, ordina all'Amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia nel termine stabilito.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni debitrici, consente di procedere con la domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e del meccanismo del conto sospeso.

  • art. 1, commi 180 e 181, l. 213/2023

    La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Lodi in data 30 aprile 2026;

    La decisione in ottemperanza impone l'esecuzione del diritto all'esonero contributivo già riconosciuto dal giudicato, nei limiti e con le modalità di calcolo fissati dal titolo. Il testo non riporta un passaggio di interpretazione autonoma della disciplina sostanziale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme non viene eseguita e risulta decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato a utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.