Sentenza n. 1028/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione di Giunta Regionale n° 1002-2003 prot./2023/1422422 recante “Approvazione indirizzi operativi per realizzazione sito idoneo per ospitare una base Hems nel Levante Ligure” (doc. 1), in parte qua e precisamente nella parte in cui dispone di dar mandato per l'estensione contrattuale del contratto affidato alla società Airgreen s.r.l. per la gestione del servizio di elisoccorso sulla base di Albenga; - della nota prot. 2023-1413292 del 18.10.2023 della SUAR, diretta alla Regione Liguria; - dell'istruttoria condotta dalla SUAR ai fini della possibilità di procedere alla modifica del contratto di appalto aggiudicato alla società Airgreen s.r.l. per la gestione della base Hems di Albenga; - dell'eventuale atto, di estremi non noti, con cui A.Li.Sa abbia richiesto ad ARIA S.p.A. di provvedere all'estensione del contratto di appalto aggiudicato alla società Airgreen s.r.l. per la gestione della base Hems di Albenga, per la gestione del servizio Hems presso l'Aeroporto “Bartolomeo Arrigoni” di Sarzana; - degli eventuali atti, di estremi non noti, adottati da ARIA S.p.A. per l'estensione del contratto aggiudicato alla società Airgreen per la gestione della base Hems di Albenga, per la gestione del servizio Hems presso l'Aeroporto “Bartolomeo Arrigoni” di Sarzana; - di ogni altro atto, presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale e atti connessi diretti all'estensione del contratto di elisoccorso affidato all'impresa controinteressata, con previsione di una nuova base HEMS a Sarzana e dell'impiego di un ulteriore elicottero
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale che aveva approvato gli indirizzi operativi per la realizzazione di una base HEMS nel Levante ligure e aveva incaricato A.Li.Sa. di chiedere l'estensione del contratto già affidato all'impresa controinteressata per la gestione del servizio presso la base di Albenga. Sono stati impugnati anche il parere della SUAR, l'istruttoria e gli atti successivi di estensione della convenzione. La ricorrente ha sostenuto che l'aggiunta della base di Sarzana e l'impiego di uno o più elicotteri ulteriori costituissero modifiche sostanziali dell'oggetto dell'appalto, non consentite dall'art. 2 del capitolato, dall'art. 3, comma 2, della convenzione e dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, e tali da richiedere una nuova procedura di affidamento in applicazione dei principi concorrenziali. Il giudizio ha richiesto un'istruttoria per verificare se la base di Sarzana fosse sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella di Albenga, se fosse previsto un elicottero ulteriore e se il nuovo servizio fosse già operativo. La ricorrente ha inoltre contestato l'immediata lesività degli atti e l'estensione contrattuale disposta a favore dell'affidataria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale. Ha preliminarmente riconosciuto che la previsione di una seconda base HEMS e di un ulteriore elicottero non costituisce una semplice variazione quantitativa coperta dall'incremento del quinto d'obbligo. L'art. 2 del capitolato consente infatti di modificare l'ubicazione della base esistente, ma non di aggiungerne una nuova né di impiegare un ulteriore mezzo; analogamente, l'art. 3, comma 2, della convenzione consente l'incremento quantitativo delle prestazioni alle medesime condizioni, ma non legittima modifiche sostanziali delle caratteristiche essenziali del servizio previste dalla lex specialis. Tuttavia, dall'istruttoria è emerso che la base di Sarzana non era ancora operativa, che le opere di adeguamento e le autorizzazioni necessarie non erano state completate, che il nuovo elicottero non era ancora impiegabile e che non era stato sottoscritto alcun atto modificativo sostanziale del contratto né affidato all'impresa controinteressata il servizio aggiuntivo. L'estensione del 7 novembre 2023 riguardava esclusivamente l'aumento quantitativo del massimale entro il quinto, determinato dall'erosione dell'importo contrattuale, lasciando ferme tutte le altre clausole e condizioni. Gli atti impugnati avevano pertanto natura programmatica o endoprocedimentale e non incidevano immediatamente sulla posizione della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e l'incertezza della situazione di fatto.
Norme richiamate
art. 106 d.lgs. 50/2016
La disposizione disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di validità. Il giudice ha ritenuto che l'aggiunta di una nuova base HEMS e di un ulteriore elicottero costituisca una modifica sostanziale non riconducibile alla mera variazione quantitativa consentita in corso di esecuzione.
art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016
Il limite del quinto consente un incremento quantitativo delle prestazioni, ma non legittima l'alterazione delle caratteristiche essenziali del servizio né l'aggiunta di una nuova base operativa e di un ulteriore mezzo non previsti dalla lex specialis.
art. 26 l. 488/1999
È richiamato quale fondamento del modello convenzionale utilizzato per l'affidamento del servizio, mediante attivazione da parte degli enti utilizzatori nell'ambito della convenzione quadro.
Massime di principio
- La clausola della lex specialis che consente di modificare l'ubicazione di una base operativa in funzione delle esigenze del servizio non autorizza, salvo previsione chiara e specifica, l'aggiunta di una nuova base né l'impiego di mezzi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'affidamento originario.
- L'incremento delle prestazioni entro il quinto d'obbligo può operare come variazione quantitativa alle medesime condizioni contrattuali, ma non può essere utilizzato per introdurre modifiche sostanziali delle caratteristiche essenziali del servizio definite dalla lex specialis.
- L'operatore economico del settore è legittimato a impugnare l'estensione di un affidamento in corso di esecuzione quando deduca che essa costituisce una modifica sostanziale sottratta a una nuova procedura concorrenziale.
- La mera programmazione amministrativa o l'avvio di attività endoprocedimentali non determina un interesse attuale all'impugnazione quando non sia ancora adottato un atto immediatamente lesivo e non sia stato concretamente attivato né affidato il servizio aggiuntivo.
- L'aumento del massimale contrattuale entro il quinto, disposto per fronteggiare l'esaurimento dell'importo massimo e con conferma delle restanti clausole contrattuali, non equivale di per sé all'affidamento di prestazioni sostanzialmente nuove.
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