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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 745 del 23 febbraio 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 22 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 745 del 23 febbraio 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 745 del 23 febbraio 2024. Il giudice ha rilevato che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, in particolare il pagamento di tutte le somme riconosciute nella sentenza del giudice del lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato alle amministrazioni intimate di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del ricorso per l'esecuzione del giudicato; accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice ordina l'integrale esecuzione del titolo giudiziale entro un termine assegnato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato, anche se il titolo è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
  • In presenza di un persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, comprendendo il pagamento di tutte le somme riconosciute dal giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, condizionandola al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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