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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12250/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo: 1) estinzione del reato per intervenuta prescrizione; 2) violazione del Protocollo Aggiuntivo e dell'art. 50 CEDU per presunta duplicazione della sanzione relativa alla sospensione della patente (provvedimento prefettizio provvisorio e sanzione accessoria penale), con riferimento a possibile norma incostituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la prescrizione fosse operante, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla legge n. 103/2017) si applica ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 e dunque il termine non era decorso per il fatto del 30.12.2017. Sul secondo motivo ha ritenuto che la sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto non sia cumulabile con quella definitiva imposta dal giudice ma vada detratta in sede di esecuzione; l'applicazione amministrativa non preclude l'irrogazione giudiziale della stessa sanzione e il giudice può comunque commisurare una durata maggiore, pertanto non sussiste violazione dei principi invocati. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. b) e 2-bis

    La sentenza di merito ha dichiarato la responsabilità del ricorrente per la violazione prevista da questa norma (guida in stato di ebbrezza) in relazione al fatto del 30.12.2017.

  • art. 159 cod. pen.

    La Corte ha applicato la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione e ne ha ritenuto l'operatività per i reati commessi nel periodo 3.8.2017-31.12.2019, incidendo sul calcolo del termine prescrizionale fra primo e secondo grado.

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto la sospensione di cui all'art. 159 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai fatti imputati nel periodo pertinente.

  • legge n. 134/2021

    art. 2, comma 1, lett. a)

    La novella non ha impedito l'applicazione, da parte delle Sezioni Unite, della sospensione della prescrizione per i reati compresi nel periodo delimitato; richiamata per chiarire l'ambito temporale di applicazione.

  • Protocollo Aggiuntivo e art. 50 CEDU

    Richiamati dal ricorrente come parametro di illegittimità della duplice applicazione della sospensione della patente; la Corte ha però ritenuto che non sussista violazione ove sia prevista la detrazione in sede esecutiva.

  • Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013 (Carnieletto)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la sospensione amministrativa non preclude l'irrogazione giudiziale della stessa sanzione e che va effettuata la detrazione di quanto già scontato in via amministrativa; il giudice può comunque commisurare una sanzione più grave.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione pecuniaria al ricorrente; giustificazione della condanna al pagamento della somma.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 va verificata l'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017: tale sospensione può impedire l'intervenuta estinzione per prescrizione tra primo e secondo grado.
  • La sospensione provvisoria della patente disposta dal Prefetto non si somma automaticamente alla sospensione definitiva fissata dal giudice: in esecuzione amministrativa deve essere detratto quanto già scontato, ma il giudice può comunque comminare una durata maggiore.
  • La doppia applicazione (amministrativa e penale) della stessa misura non costituisce automaticamente una violazione convenzionale o costituzionale quando il sistema prevede la detrazione in sede esecutiva e ruoli distinti tra organo amministrativo ed organo giudicante.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione su questioni di prescrizione o duplicazione di sanzioni, è necessario valutare la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la normativa intervenuta per evitare motivi manifestamente infondati che possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; valutare con attenzione l'esistenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli prima di proporre impugnazioni.

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