Sentenza n. 755/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n.1400/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 408/2024, pubblicata in data 23.05.2024, notificata il 29.05.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.274,58, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente € 1.274,58, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 29 maggio 2024, con condanna al pagamento di € 1.274,58 oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo in copia conforme e dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nel giudicato, compresi gli interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità dell'inottemperanza ministeriale relativa al pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale ai fini della notificazione del titolo, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Per la notificazione del titolo giudiziale civile nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, è sufficiente l'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina il pagamento entro un termine e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito.
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