Sentenza del 15/12/2020 n. 4009 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecaria e Catastale - Impresa contribuente - Anno 2004 - Acquisto immobile - Effettuazione lavori ristrutturazione - Anno 2008 - Cessione immobile - Assoggettamento IVA - Rileva - Atto compravendita - Alternatività IVA/registro - Rileva - Presupposto agevolativi - Esclusione - Omessa menzione atto - Non rileva - Erroneo assoggettamento registro, ipo-catastali - Rileva - Impresa contribuente - Imposte registro, ipo-catastali - Presentazione istanza rimborso - Rileva - Doppia imposizione - Sussiste - Ente impositore - Illegittimità silenzio rifiuto - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'impresa aveva acquistato un immobile nel 2004, lo aveva ristrutturato e lo ha ceduto nel 2008. In relazione alla cessione ha emesso fattura soggetta ad IVA ma al momento del rogito notarile sono state comunque liquidate e versate imposte di registro, ipotecarie e catastali. L'impresa ha chiesto il rimborso delle imposte versate per ottenere ristoro della doppia imposizione derivante dalla contemporanea applicazione di IVA e imposte di registro/ipo-cat.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di rimborso. È stato affermato che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non è una agevolazione e opera automaticamente anche in assenza di espressa menzione nell'atto di compravendita; pertanto l'applicazione contestuale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è stata qualificata come errata e sussiste la doppia imposizione. Ne consegue il diritto dell'impresa al rimborso (e all'accoglimento della domanda, con gli ulteriori effetti di legge sulla restituzione).
Norme richiamate
d.P.R. 933/1972, art. 17, comma 8-bis
Il comma richiamato è interpretato come fondamento del principio di alternatività IVA/registro: quando l'operazione è soggetta ad IVA, non trova applicazione l'imposta di registro come imposizione alternativa, e ciò opera automaticamente senza necessità di menzione nell'atto.
d.P.R. 131/1986, art. 40
La norma sul registro/trascrizioni/volture è stata richiamata per delimitare l'ambito applicativo delle imposte ipotecarie e catastali e per confermare che tali imposte non possono essere richieste quando l'operazione è già stata assoggettata ad IVA secondo il principio di alternatività.
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera automaticamente: non è requisito necessario che l'atto notarile riporti espressamente l'opzione per l'IVA per escludere l'imposta di registro.
- Se una cessione effettuata da impresa è assoggettata ad IVA e, nonostante ciò, vengono versate imposte di registro/ipo-cat, si configura una doppia imposizione che legittima la richiesta di rimborso da parte del contribuente.
- La mancata risposta o il silenzio dell'Amministrazione alla richiesta di rimborso non può produrre un rifiuto tacito legittimo quando il diritto al rimborso è documentato: il silenzio-rifiuto è illegittimo e dà titolo alle impugnazioni giudiziarie.
- Per tutelarsi, il contribuente deve conservare e produrre la documentazione probatoria: fatture che dimostrino l'assoggettamento ad IVA, atto di compravendita con l'indicazione del pagamento delle imposte, e precedenti atti di acquisto e lavori che possano qualificare l'operazione come commerciale.
- In casi analoghi è opportuno presentare tempestivamente istanza di rimborso all'Amministrazione e, in caso di inerzia o rifiuto, attivare il ricorso giurisdizionale nei termini previsti per ottenere il rimborso e gli eventuali interessi.
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