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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50255/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p., capo A) e detenzione di armi (capo C12), mentre aveva annullato la contestazione per tentata estorsione (capo B9). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) censure sulla gravità indiziaria e sull'identificazione del "Gaetano" citato nelle intercettazioni (contestando che potesse essere l'odierno ricorrente), la parziale lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, la convivenza territoriale di altri clan (Ciccarelli-Sautto) che renderebbe illogica l'esclusiva operatività del clan Gallo-Angelino, la mancanza di identificazioni vokali e di riscontri probatori diretti; inoltre si deduceva che il GIP aveva valutato il capo C12 in assenza di formale richiesta del Pubblico Ministero; (2) censure sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, sostenendo la possibile misura meno afflittiva degli arresti domiciliari a Torino presso la figlia, la scarsa operatività del ricorrente dopo dicembre 2019 e l'assenza di contatti successivi con i capi clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte: ha confermato il rigetto delle censure relative alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari con ampia motivazione di deference al giudice del riesame (riprendendo la valutazione di intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, servizi di controllo e ruolo di 'collegamento' del ricorrente nel sodalizio). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al capo C12 (detenzione di armi) limitatamente all'omissione, nell'ordinanza di riesame, della necessaria motivazione circa l'assenza di richiesta cautelare del Pubblico Ministero per quel titolo di accusa; per tale motivo ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio limitatamente al capo C12, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto. La Corte ha quindi confermato l'operato del giudice di merito su identità, gravità indiziaria e esigenze cautelari eccetto l'irrimediabile vizio motivazionale relativo alla mancata trattazione della rilevanza dell'assenza di richiesta del PM sul capo C12.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la partecipazione all'associazione di tipo mafioso richiede una stabile e organica compenetrazione nell'organizzazione; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il ruolo attivo e la disponibilità del ricorrente, trattando gli indizi (intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, controlli) come elementi idonei a formare gravità indiziaria

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio del procedimento al giudice competente a seguito dell'annullamento parziale dell'ordinanza; la Corte ha disposto il rinvio per il capo C12 ai sensi di tale disposizione

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimenti ai limiti della motivazione del ricorso di cassazione (esposizione nei limiti strettamente necessari); la Corte ha applicato il principio che il ricorso deve esporre i motivi nei termini prescritti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella fase di adempimenti post-decisione per gli obblighi di trasmissione e esecuzione della decisione della Corte (adempimenti di cancelleria)

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato: la valutazione delle intercettazioni, della identificazione e della gravità indiziaria è in larga parte questione di merito riservata al giudice di merito e può essere cassata solo per manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Per l'accertamento dell'appartenenza ad associazione di tipo mafioso occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino una stabile e organica compenetrazione nell'organizzazione; elementi come telefonate, geolocalizzazioni, partecipazione a summit e incarichi di collegamento possono costituire indicatori validi se valutati complessivamente
  • Se il giudice applica una misura cautelare anche con riferimento ad un capo di provvisorio addebito per il quale non è stata formalmente avanzata richiesta dal Pubblico Ministero, il provvedimento deve motivare esplicitamente la ragione per cui procede comunque; l'omessa motivazione su tale punto costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento limitato della decisione
  • Le censure difensive che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non dimostrano contraddizioni logiche o mancanze motivazionali nel provvedimento impugnato
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, di inquinamento delle prove o di reiterazione) va valutata rispetto al ruolo concreto dell'indagato, ai precedenti penali e alla persistenza dei legami associativi; la mera possibilità di una misura meno afflittiva richiede elementi concreti che dimostrino dissociazione e cessazione dei contatti

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