Sentenza n. 746/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sez. Lavoro n. 1860/25 del 29/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1860/2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2021/2022, per il valore di 500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi l'8 maggio 2025 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 669/1996. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero il pagamento delle somme dovute, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era definitivo, era stato ritualmente notificato per l'esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento della somma dovuta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari. Il commissario, se insediato, dovrà comunicare immediatamente l'insediamento alla Segreteria della Sezione. Il TAR ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e comunque necessaria a evitare ulteriori esborsi, potenzialmente configurabili come danno erariale. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché la nomina preventiva del commissario ad acta costituisce un meccanismo surrogatorio idoneo a rimuovere rapidamente l'inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato civile per l'anno scolastico 2021/2022.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
È richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
art. 22 l. 724/1994
È richiamato quale disposizione che estende o disciplina il regime degli accessori applicato alla somma dovuta.
art. 14 l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi è considerato presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo surrogatorio della nomina del commissario ad acta alla scadenza del termine assegnato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia divenuto definitivo, sia stato ritualmente notificato ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'Amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato grava sull'Amministrazione intimata; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina di un dirigente dell'Amministrazione inadempiente quale commissario ad acta può essere accompagnata dalla facoltà di delega ad altro dirigente professionalmente idoneo e, secondo la decisione, non comporta un compenso ulteriore quando l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La previsione della nomina di un commissario ad acta, quale meccanismo surrogatorio destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, può rendere non necessaria la contestuale applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando il giudice ritenga il meccanismo già idoneo a rimuovere rapidamente l'inerzia.
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