Sentenza del 15/06/2018 n. 15849 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1982, con cui l'Amministrazione aveva contestato maggiori ricavi non fatturati per Lire 234.280.000 e determinato maggiori imponibili ai fini IRPEF e ILOR. Dopo due decisioni di merito favorevoli ai contribuenti, la Commissione tributaria centrale aveva accolto il ricorso dell'Ufficio, ritenendo non giustificata la sproporzione tra acquisti di beni e servizi e ricavi dichiarati. In Cassazione il ricorrente ha sostenuto, principalmente, che la controversia, pendente da oltre dieci anni e definita favorevolmente ai contribuenti nei primi due gradi, avrebbe dovuto essere automaticamente definita dalla Commissione tributaria centrale mediante decreto presidenziale, senza esame nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza della Commissione tributaria centrale e deciso direttamente la controversia nel merito, accogliendo il ricorso originario dei contribuenti. Ha ritenuto applicabile l'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010, secondo cui le controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni presso la Commissione tributaria centrale, con esito favorevole al contribuente nei primi due gradi, dovevano essere definite automaticamente con decreto presidenziale. La disciplina era posta a tutela dell'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo, era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato, e non richiedeva un'istanza della parte. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-bis, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
Le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria nei primi due gradi di giudizio, sono definite automaticamente, presso la Commissione tributaria centrale, con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.
La norma introduceva una definizione automatica delle controversie tributarie ultradecennali pendenti presso la Commissione tributaria centrale quando il contribuente aveva vinto nei primi due gradi. Non era necessaria un'istanza di parte; la disposizione era posta a tutela dell'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo ed era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo il giudicato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26
Il ricorrente sosteneva che il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale fosse limitato a violazioni di legge o a errori di fatto non estimativi. La Corte non ha esaminato tale censura perché il primo motivo era sufficiente a definire la controversia.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Il ricorrente contestava che l'accertamento fiscale fosse fondato su una presunzione semplice e non sufficiente a rettificare la dichiarazione. Anche questo motivo è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è stata richiamata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto davanti alla Corte di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1
La disciplina di definizione automatica era collegata all'obiettivo di assicurare la ragionevole durata dei processi, tutelata dal diritto a una decisione entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria o speciale prevede la definizione automatica di controversie pendenti da un periodo determinato e caratterizzate da esiti favorevoli al contribuente nei precedenti gradi, il giudice deve verificarne d'ufficio l'applicabilità, anche se nessuna parte l'ha specificamente richiesta.
- Una disposizione processuale diretta a ridurre la durata irragionevole dei giudizi può essere sottratta alla disponibilità delle parti: la sua applicazione non dipende necessariamente da un'istanza del contribuente.
- Prima di esaminare le contestazioni sul merito dell'accertamento fiscale, occorre verificare l'eventuale presenza di cause processuali o definizioni agevolate che impediscano la prosecuzione del giudizio.
- Se la cassazione rileva un vizio processuale decisivo e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, evitando il rinvio.
- La disciplina applicata in questa sentenza aveva natura transitoria e riguardava specificamente controversie ultradecennali pendenti presso la Commissione tributaria centrale; non può essere automaticamente estesa a procedimenti, periodi o organi giudicanti diversi.
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