Cassazione Civile, Ordinanza n. 27854/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal tribunale e poi soccombente nel reclamo ex art. 18 l. fall., ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il fallimento. La vicenda riguardava la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l. fall.: la reclamante aveva depositato una documentazione contabile consistita in un sintetico prospetto di stato patrimoniale e conto economico, ma la corte territoriale l'aveva ritenuta inattendibile perché i bilanci non risultavano approvati né depositati presso il registro delle imprese e i dati contabili non apparivano trasparenti e completi, anche con riferimento alle immobilizzazioni immateriali. Con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 1, comma 2, lett. c, l. fall. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la società avrebbe comunque provato la consistenza dell'indebitamento complessivo e che la curatela non aveva contestato i dati contabili. Con il secondo motivo si deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia, oltre a violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti erariali e previdenziali e delle norme sulle notifiche di atti impositivi, lamentando che la corte d'appello non avesse esaminato le censure relative alla prescrizione di tali crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminati unitariamente, non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la corte d'appello aveva motivato in modo adeguato e non criticabile la inattendibilità dei bilanci prodotti, sia per la mancanza di approvazione e deposito formale, sia per l'insufficiente trasparenza e completezza dei dati. In tale quadro, la società ricorrente non aveva specificamente censurato la ragione decisiva della decisione, cioè l'inattendibilità della contabilità e l'assenza di ulteriori prove idonee a dimostrare la non fallibilità. La doglianza sulla prescrizione dei crediti erariali e previdenziali è stata ritenuta comunque non decisiva, perché la società avrebbe dovuto provare cumulativamente l'insussistenza di tutti i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma 2, l. fall. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
È il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il caso riguarda il rigetto del reclamo confermato in appello.
art. 1, comma 2, l. fall.
requisiti soggettivi di fallibilità
L'imprenditore che intende dimostrare la non fallibilità deve provare l'insussistenza cumulativa dei requisiti dimensionali previsti dalla norma.
art. 15, comma 4, l. fall.
i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare
I bilanci costituiscono prova privilegiata della non fallibilità, ma non prova legale, e restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice.
art. 116 c.p.c.
prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.
Il giudice può valutare liberamente l'attendibilità dei dati contabili contenuti nei bilanci prodotti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
vizio qui comunque non ricorrente
In cassazione non è consentita una mera rilettura del fatto e delle prove, salvo il vizio di omesso esame nei limiti rigorosi previsti dalla norma.
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte
Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale e precludere la rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizio di omessa pronuncia
La doglianza è stata ritenuta assorbita/inidonea perché i motivi non incidevano sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della prova della non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi sono una prova privilegiata ma non vincolante: il giudice può reputarli inattendibili per difetti formali o sostanziali e, in tal caso, l'imprenditore resta onerato di fornire ulteriori elementi probatori.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della documentazione contabile e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo il rigoroso vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti elaborati dalle Sezioni Unite.
- Il ricorso per cassazione deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che non attaccano la concreta ragione decisiva della decisione sono inammissibili.
- Per escludere la fallibilità non basta contestare singoli indici o alcune poste contabili; occorre dimostrare cumulativamente il mancato superamento di tutte le soglie dimensionali rilevanti.
- Eventuali questioni sulla prescrizione di specifici crediti non sono decisive se la prova della non fallibilità richiede comunque il venir meno di tutti i requisiti previsti dalla legge fallimentare.
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