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Ordinanza

Ordinanza n. 4079/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento amministrativo, nel caso di specie trattasi del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 19 febbraio 2025, emanato dalla Commissione XI istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- (sub doc. 1) relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 17/30) per l’elaborato della Ricorrente, contrassegnato con il n. 48; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla Ricorrente a mezzo di “Comunicazione n. 6” resa disponibile il 9 aprile 2025 e letta in data 22 aprile 2025 (sub doc. 2), presso apposita area riservata sul sito internet del Ministero della Giustizia, e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato.

Giustizia amministrativa202502152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice recante la valutazione insufficiente di un elaborato scritto e conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione XI istituita presso una Corte d’Appello, nella parte in cui ha attribuito il punteggio di 17/30 a un proprio elaborato scritto dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024. Il TAR rileva che il giudizio riguarda norme — l’art. 11, comma 6-quater, del d.l. n. 215/2023 e l’art. 1 della l. n. 18/2024 — già ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, per contrasto con l’art. 3 Cost., nell’ambito di altro giudizio concernente l’esame di abilitazione forense. Tali disposizioni differiscono l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 della legge indicata nel provvedimento e devono trovare applicazione anche nel presente giudizio, avente questione di diritto analoga.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha ritenuto di dover valutare la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione dell’analogia della questione di diritto con quella già rimessa alla Corte costituzionale nel giudizio R.G. n. 1509/2025. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, ha precisato che la sospensione impropria in senso lato deve essere disposta previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e che le parti devono poter manifestare l’eventuale volontà di interloquire davanti alla Corte costituzionale. Ha quindi assegnato alle parti un termine di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sugli aspetti indicati in motivazione, riservando la decisione sulla sospensione alla scadenza del termine. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    La disposizione è ritenuta applicabile anche al presente giudizio, nel quale si pone una questione di diritto analoga a quella già sottoposta alla Corte costituzionale.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    ha disposto la conversione

    La norma di conversione è considerata insieme alla disposizione del decreto-legge ai fini della questione di legittimità costituzionale rilevante nel giudizio.

  • art. 3 Cost.

    contrasto con l’art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul differimento è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per possibile contrasto con il principio di eguaglianza.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

    È la base normativa della sospensione del giudizio nel quale è stato sollevato l’incidente di costituzionalità.

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione impropria di questo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

    Il TAR valuta l’applicazione della sospensione impropria in ragione della pendenza della questione costituzionale in un diverso giudizio analogo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    la sospensione impropria “in senso lato” va adottata previo contraddittorio

    Prima di decidere sulla sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di interloquire sulla relativa questione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo presenta una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio, il giudice può valutare la sospensione impropria del processo in attesa della decisione costituzionale.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere preceduta dal contraddittorio con le parti, alle quali deve essere assegnato un termine per esprimersi sulla sospensione e, se del caso, sulla possibilità di intervenire o interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
  • L’assegnazione di un termine per memorie e la riserva della decisione sulla sospensione costituiscono una fase interlocutoria: non comportano né l’accoglimento né il rigetto della domanda di annullamento dell’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePartecipazione procedimentale

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