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Sentenza

Sentenza n. 8306/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 2517/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202513443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2517/2024, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2517/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese di lite, e aveva condannato il Ministero a provvedere. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il Ministero non ha adempiuto. Il ricorrente ha pertanto domandato l'esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo al ricorrente le somme liquidate nel titolo esecutivo. Ha nominato fin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà intervenire entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione in caso di perdurante inottemperanza, su richiesta della parte. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il pagamento coattivo di somme dovute dalle amministrazioni può essere richiesto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto tale termine era decorso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni.
  • L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'adempimento degli obblighi puntualmente imposti da una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine specifico e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con decorrenza dell'intervento dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale determinazione a una successiva fase, qualora l'amministrazione continui a non ottemperare oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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