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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31347/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un soggetto ha agito per ottenere l'accertamento dell'invalidità di un atto di compravendita con cui la controparte aveva acquistato alcuni terreni, deducendo altresì di averne maturato l'usucapione. Il convenuto si è difeso e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento della validità del proprio titolo di acquisto. In primo grado la domanda attorea è stata rigettata e il convenuto è stato dichiarato proprietario esclusivo; la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., sostenendo che non fosse necessaria querela di falso contro il rogito, poiché le contestazioni riguardavano le procure del venditore e non il contratto; 2) violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., per avere la corte dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di appello relativo alla valutazione dell'atto del 3 ottobre 2008 e per aver erroneamente ritenuto mancante una riconvenzionale; 3) violazione degli artt. 948, 2697, 2729 c.c. e 115-116 c.p.c., per non avere qualificato la domanda avversaria come rei vindicatio e per aver ritenuto sufficiente un titolo derivativo ai fini della prova della proprietà; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando motivazione apparente sul rigetto della censura relativa alla prova del possesso esclusivo uti dominus ai fini dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame; inoltre ha precisato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico e non la mera valutazione delle risultanze istruttorie. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili anche i primi tre motivi per difetto di interesse, poiché la definitività del rigetto della domanda di usucapione escludeva ogni interesse del ricorrente a contestare la parte della decisione che aveva riconosciuto la validità dell'acquisto dell'altra parte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per contestare la portata probatoria dell'atto notarile; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è comunque inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso; la Corte non esamina nel merito se fosse necessaria, poiché la doglianza è assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    Utilizzato per contestare il difetto di interesse dichiarato dal giudice di merito; la Corte conferma, in sostanza, l'inammissibilità delle censure per carenza di interesse.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'asserita inammissibilità del motivo d'appello; la Corte non affronta il merito della doglianza.

  • art. 948 c.c.

    Invocato per sostenere la natura di azione di rivendicazione della pretesa avversaria; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce, sul piano generale, che il vizio ex art. 360 n. 5 riguarda un fatto storico, non le risultanze probatorie.

  • art. 2729 c.c.

    Citato con riferimento alle presunzioni; la Corte non affronta il merito della dedotta violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza attiene alle prove e non a un fatto storico decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato in tema di valutazione delle prove; la Corte esclude che la censura integri un omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro delle censure per violazione di legge dedotte nei primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico, non di questioni, punti della sentenza o risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non è invece ammissibile per contestare la valutazione delle prove, le questioni giuridiche o le singole risultanze istruttorie.
  • In presenza di "doppia conforme", non è consentito dedurre in cassazione il vizio di omesso esame di fatto decisivo nei limiti ordinari previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La dichiarazione di inammissibilità del motivo che investe la statuizione principale può determinare il difetto di interesse all'esame delle ulteriori censure che presuppongano un'utilità concreta dell'impugnazione rispetto alla parte di decisione ormai stabilizzata.
  • Per contestare la portata probatoria di un atto pubblico o notarile occorre distinguere tra contestazione del contenuto dell'atto e contestazione di elementi esterni o presupposti (ad esempio procure o poteri rappresentativi); tuttavia, se manca interesse all'impugnazione, la questione non viene esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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