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Ordinanza

Ordinanza n. 3208/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5050/2022, pubblicata il 09/11/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 5870/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 06/12/2022, notificata il 05/01/2023 al MIUR, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202302337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere differenze retributive pari a 1.346,91 euro. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni, nominando, in caso di inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta. Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha chiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi del commissario e ha poi depositato un'istanza di applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., chiedendo anche l'accertamento dell'inadempimento del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha riqualificato l'istanza, debitamente notificata, come reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. Ha rilevato che il Ministero aveva successivamente insediato il commissario ad acta, delegando le relative funzioni al dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania. Poiché il commissario risultava insediato, il Collegio ha ritenuto che la questione non riguardasse più principalmente l'applicazione della penalità di mora, ma il perdurante inadempimento dell'organo incaricato di dare esecuzione al giudicato. Ha quindi disposto che l'Ufficio scolastico regionale per la Campania desse immediata esecuzione alla sentenza entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, prospettando, in caso di ulteriore inerzia, la segnalazione alle procure competenti, anche per le valutazioni ai sensi dell'art. 328 c.p., nonché alle autorità preposte, in primo luogo la Corte dei conti, in relazione al possibile danno erariale. Il TAR ha rinviato la verifica dell'adempimento alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'astreinte né è stato definito il giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento

    La penalità di mora è stata richiesta dal ricorrente quale misura coercitiva per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; il TAR ha ritenuto tuttavia che, una volta insediato il commissario ad acta, la questione centrale fosse il controllo sul suo perdurante inadempimento.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    L'istanza notificata dal ricorrente è stata riqualificata dal TAR come reclamo contro l'operato o l'inerzia del commissario ad acta.

  • art. 328 c.p.

    valutazioni di competenza

    Il TAR ha preannunciato che l'ulteriore inerzia dell'ufficio incaricato avrebbe potuto essere segnalata alle procure competenti anche ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta è stato formalmente insediato, la contestazione del suo mancato intervento può essere trattata come reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., purché l'istanza sia stata debitamente notificata.
  • L'insediamento del commissario ad acta può spostare il focus della controversia dall'applicazione dell'astreinte per il ritardo dell'amministrazione alla verifica giudiziale dell'azione o dell'inerzia del commissario incaricato di dare esecuzione al giudicato.
  • In presenza di persistente inerzia nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può sollecitare l'organo commissariale a provvedere entro un termine breve e preannunciare segnalazioni alle autorità competenti, compresa la Corte dei conti per il possibile danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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