Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n.° 123/2023 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Arezzo, resa pubblica in data 05.04.2023;

Giustizia amministrativa202501385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 123/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 5 ottobre 2023, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, per le annualità indicate nel titolo, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale il 3 maggio 2023. Il ricorso, notificato il 5 maggio 2025, è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ritualmente evocati, non si sono costituiti. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio era stato omesso, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessata, successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    L'inutile decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile il ricorso per ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di una sentenza definitiva non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine determinato tutti gli adempimenti necessari per dare integrale attuazione al giudicato, compreso il pagamento delle somme riconosciute e dei relativi interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'esercizio del potere amministrativo in caso di ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, fissando anche il termine per l'intervento sostitutivo e consentendo la delega a un funzionario dell'ufficio individuato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.