Cassazione Civile, Ordinanza n. 16470/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da due rapporti di conto corrente bancario dai quali derivavano saldi passivi e da finanziamenti che, secondo i debitori, sarebbero stati sottoscritti in un contesto di truffa ordita da terzi e con firme non riconducibili a loro. Il tribunale aveva respinto due opposizioni a decreti ingiuntivi proposte da due debitori, confermando le ingiunzioni; nei confronti del terzo aveva revocato il decreto ingiuntivo ma lo aveva comunque condannato al pagamento della somma risultante, detratto un bonifico ritenuto non autentico. In appello i tre debitori avevano sostenuto, tra l'altro, la mala fede della banca per aver erogato somme a soggetti privi di solvibilità, l'inconsapevolezza nella sottoscrizione dei contratti di finanziamento e la necessità di ulteriori prove. La Corte d'appello ha ritenuto tali censure inammissibili o comunque infondate, osservando che non erano stati specificamente dedotti in primo grado vizi del consenso o domande di annullamento dei contratti e che i rapporti risultavano effettivamente movimentati e utilizzati dai debitori. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione dell'art. 1460 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto l'inconsapevolezza dei ricorrenti e avesse qualificato come nuove le loro contestazioni, oltre a non valorizzare la sentenza penale intervenuta; il secondo per violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la mancata ammissione dei capitoli di prova ritenuti superflui dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze tendevano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato la qualificazione di novità/inammissibilità delle contestazioni e la superfluità della prova testimoniale. Ha inoltre escluso che potesse essere utilmente invocato l'omesso esame della sentenza penale, sia perché il processo civile è autonomo rispetto a quello penale, sia perché la produzione del provvedimento era tardiva e, comunque, il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici e non questioni o argomentazioni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
ex art. 645 cod. proc. civ.
richiamato come base delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte in primo grado
art. 345 c.p.c.
ex art. 345 cod. proc. civ.
le contestazioni nuove in appello, non specificamente dedotte in primo grado, sono inammissibili; parimenti è tardiva la produzione documentale non autorizzata
art. 1460 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la non debenza delle somme, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava al riesame del merito
art. 2697 c.c.
la violazione della norma è configurabile solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere della prova, non se si contesta l'apprezzamento delle prove raccolte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
forma di denuncia del vizio di violazione di legge dedotta dai ricorrenti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
il vizio oggi riguarda l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non di questioni o argomentazioni
art. 75, comma 3, c.p.p.
ex art. 75, comma 3, c.p.p.
richiamato per ribadire che solo in casi particolari il processo civile è sospeso per pendenza del penale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012
ha modificato l'art. 360, n. 5, c.p.c., nella versione applicabile al caso
L. n. 134 del 2012
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012
legge di conversione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
L. n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove: quando la censura mira solo a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con uno diverso, essa è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato prove già acquisite.
- Le questioni nuove o non specificamente dedotte nel giudizio di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello, e la mancata specificazione dell'oggetto dell'impugnazione rende la censura inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non l'omessa considerazione di argomentazioni, qualificazioni giuridiche o sentenze di altri giudizi.
- Il processo civile e quello penale restano autonomi: anche in presenza di un procedimento o di una sentenza penale, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e non è tenuto a recepire automaticamente gli esiti del giudizio penale.
- La prova testimoniale può essere dichiarata superflua quando verta su circostanze già documentalmente acquisite, pacifiche e prive di decisività rispetto alla decisione da assumere.
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