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Circolare

Circolare n. 48 del 24/10/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito della definizione agevolata delle liti fiscali "minori" pendenti al 1° maggio 2011, con valore non superiore a 20.000 euro e con parte l’Agenzia delle entrate. Vengono precisati i requisiti di definibilità, il calcolo del valore della lite, le percentuali dovute in base all’esito del giudizio, le modalità di pagamento e di presentazione della domanda, nonché gli effetti sulla sospensione dei giudizi, sul perfezionamento della definizione, sui coobbligati e sull’estinzione del processo. La circolare esclude inoltre numerose controversie non aventi natura di lite fiscale o non riferite ad atti impositivi.

Chiusura delle liti fiscali minori ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011: chiarimenti applicativi

Chiusura delle liti fiscali minori ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sulla definizione agevolata delle liti fiscali minori prevista dall’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011. L’istituto è finalizzato alla riduzione del contenzioso pendente e riguarda, in linea generale, le controversie tributarie in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° maggio 2011, con valore non superiore a 20.000 euro.

Quadro normativo e coordinamento con la disciplina precedente

La disciplina riprende sostanzialmente quella già prevista dall’articolo 16 della legge n. 289/2002, al quale il nuovo articolo 39 rinvia espressamente. La circolare richiama quindi la precedente prassi dell’Agenzia e ne recupera i principi interpretativi, con gli adattamenti necessari al nuovo regime. Le principali differenze rispetto alla precedente definizione riguardano:

  • la limitazione alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
  • il limite di valore pari a 20.000 euro;
  • l’esclusione del pagamento rateale.

Ambito soggettivo e oggettivo

Sono definibili le controversie aventi natura tributaria, relative a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, nelle quali l’Agenzia sia legittimata passivamente. Restano quindi escluse le liti che coinvolgono Regioni, enti locali, altre Agenzie fiscali o altre amministrazioni pubbliche, salvo i casi in cui l’Agenzia delle entrate sia effettivamente parte del giudizio per atti impositivi di propria competenza.

La circolare ribadisce che la lite deve avere ad oggetto un rapporto di natura tributaria e, quindi, un atto rientrante nella giurisdizione tributaria ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992. Non sono definibili le controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato illegittimi, che restano escluse in modo integrale, comprensive di imposta, interessi e sanzioni.

Liti pendenti al 1° maggio 2011 e definitività delle pronunce

La lite è considerata pendente se, alla data del 1° maggio 2011, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. Per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie rileva la data di notifica del ricorso all’Ufficio. Non è necessario che il contribuente si sia costituito in giudizio entro tale data.

È inoltre richiesto che, al 5 luglio 2011, non sia intervenuta una pronuncia definitiva passata in giudicato. Sono quindi definibili le liti per le quali la sentenza sia stata emessa ma i termini di impugnazione non siano scaduti. La circolare chiarisce che il passaggio in giudicato intervenuto tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011 preclude la definizione. Sono comprese anche le liti pendenti a seguito di rinvio e quelle in cui sia intervenuta una pronuncia di inammissibilità non ancora definitiva.

Liti autonome e determinazione del valore

Ai fini della definizione, ogni atto impugnato costituisce, di regola, una lite autonoma. Se con un unico ricorso sono impugnati più avvisi di accertamento o più atti, si considerano tante liti autonome quanti sono gli atti contestati. La riunione dei giudizi disposta dal giudice non modifica questa autonomia.

Il valore della lite è determinato:

  • dall’imposta o maggiore imposta contestata nel giudizio di primo grado, esclusi interessi, sanzioni e accessori;
  • dall’importo della sanzione, quando la controversia riguarda esclusivamente una sanzione collegata al tributo o una sanzione non collegata al tributo.

Il valore va riferito all’atto o alla parte di atto ancora effettivamente controversa e non coperta da giudicato interno. La circolare evidenzia che il limite di 20.000 euro si riferisce al valore complessivo dell’atto impugnato, non a singole imposte isolate, e che la definizione deve normalmente riguardare l’intera lite, salvo il caso in cui nello stesso atto convivano rapporti definibili e non definibili.

Rettifica di perdite

Le controversie che nascono dalla rettifica di perdite sono definibili. La circolare distingue due ipotesi:

  • definizione senza affrancamento della perdita, in cui il valore corrisponde alla maggiore imposta accertata o, se manca l’imposta, alle sanzioni;
  • definizione con affrancamento della perdita, in cui il valore comprende anche l’imposta "virtuale" calcolata sulla perdita contestata.

Se la rettifica non ha comportato accertamento di imposte, il valore si determina applicando le aliquote del periodo d’imposta alla differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. La perdita affrancata produce effetti sui periodi successivi, eliminando gli effetti della rettifica nei periodi d’imposta futuri. La circolare sviluppa un esempio con perdita Ires disconosciuta e chiarisce come calcolare il costo della definizione.

Atti impositivi, avvisi di liquidazione, ruoli e recuperi d’imposta

Sono definibili gli atti che abbiano natura sostanzialmente impositiva, inclusi gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione sanzioni e gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità che attribuisce natura impositiva agli avvisi di recupero di crediti d’imposta agevolativi.

Per gli avvisi di liquidazione e per i ruoli, la regola generale è l’esclusione, perché si tratta normalmente di atti di mera liquidazione o riscossione. Tuttavia, quando l’atto, pur denominato avviso di liquidazione o ruolo, incorpora una vera rettifica della dichiarazione o fa valere per la prima volta una pretesa fiscale maggiore, assume natura impositiva e può essere definito. Lo stesso criterio vale per gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione, che vanno valutati caso per caso.

La cartella di pagamento preceduta da avviso di accertamento non è definibile come atto autonomo di riscossione; può invece rientrare nella definizione se il contribuente contesta la notifica dell’atto presupposto e la cartella è il primo atto con cui egli conosce la pretesa tributaria.

Esclusioni specifiche

Sono escluse dalla definizione, tra le altre:

  • le controversie su contributi previdenziali e assistenziali, che non hanno natura tributaria;
  • le liti sui tributi locali;
  • le controversie relative al canone di abbonamento alla televisione quando riguardano il mero omesso versamento, fermo restando che possono essere definibili se derivano da atti impositivi veri e propri;
  • le controversie aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto o il diniego di rimborso;
  • le liti relative a precedenti definizioni agevolate o alla loro corretta applicazione;
  • le controversie su sanzioni amministrative non tributarie, inclusa la materia del lavoro irregolare.

Per le società di persone, la circolare precisa che la lite relativa all’accertamento del reddito sociale non è automaticamente definibile con effetti sui soci; le controversie dei soci sul reddito di partecipazione sono autonome e devono essere valutate separatamente.

Modalità di definizione, importi e soccombenza

La somma dovuta varia in base al valore della lite e allo stato del giudizio alla data di presentazione della domanda:

  • 150 euro se il valore non supera 2.000 euro;
  • 30% del valore se non vi è stata pronuncia non cautelare sul merito o sull’ammissibilità;
  • 10% del valore se l’Agenzia delle entrate è soccombente nell’ultima o unica pronuncia;
  • 50% del valore se è soccombente il contribuente.

La soccombenza va valutata confrontando domande e decisione giudiziale; la pronuncia di inammissibilità equivale a soccombenza del ricorrente. In caso di soccombenza parziale, le percentuali si applicano separatamente alle parti del valore corrispondenti alle questioni decise in favore dell’una o dell’altra parte.

Pronuncia "resa" e rilievo delle decisioni sopravvenute

Ai fini del calcolo, la pronuncia si considera resa alla data del deposito del testo integrale, o del solo dispositivo nei casi previsti, oppure della comunicazione del provvedimento quando non è previsto il deposito. Rilevano soltanto le pronunce decisorie di merito o sull’ammissibilità; non conta l’ordinanza cautelare sulla sospensione dell’esecuzione.

Se tra il versamento e la domanda interviene una pronuncia non definitiva, il contribuente deve verificare se l’importo già pagato resti corretto. Se ha versato più del dovuto, può ottenere la restituzione dell’eccedenza nei casi previsti; se ha versato meno, deve integrare il pagamento entro il termine previsto.

Giudizio di rinvio, riassunzione e conciliazione giudiziale

Sono definibili anche le liti pendenti a seguito di rinvio, purché alla data del 6 luglio 2011 non siano scaduti i termini per la riassunzione. In tali casi, il versamento dovuto è pari al 30% del valore della lite, sia che il rinvio sia disposto al primo sia al secondo grado.

È ammessa anche la definizione delle liti interessate da conciliazione giudiziale non ancora perfezionata alla data del 30 novembre 2011. Se la conciliazione è parziale, la lite può essere definita limitatamente alla parte residua ancora in contestazione.

Perfezionamento della definizione e presentazione della domanda

La definizione si perfeziona solo con due adempimenti:

  • pagamento integrale entro il 30 novembre 2011;
  • presentazione della domanda entro il 2 aprile 2012.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011. Può essere trasmessa tramite Fisconline, tramite uffici territoriali o per il tramite di intermediari abilitati. Gli uffici e gli intermediari rilasciano copia della domanda e della ricevuta telematica.

La circolare ribadisce che non è ammesso il pagamento rateale. Se l’importo non viene versato integralmente nei termini, la definizione non si perfeziona.

Sospensione dei giudizi e dei termini

Per le liti definibili opera una sospensione ex lege dei giudizi e dei termini processuali dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. La sospensione riguarda i termini per ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi, riassunzioni e costituzioni in giudizio. Non si applica al termine per proporre il ricorso di primo grado.

La sospensione non opera se il contribuente presenta istanza di trattazione. Se la lite è già stata fissata a udienza nel periodo sospeso, il giudizio prosegue salvo richiesta di sospensione. La definizione non determina di per sé la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato, salvo i poteri cautelari del giudice.

Scomputo di somme già versate e rimborsi

Dalle somme dovute per la definizione possono essere scomputate le somme già pagate in pendenza di giudizio sulla base di iscrizione a ruolo provvisoria, ma solo nella misura riferibile alla parte di pretesa ancora controversa. Non sono scomputabili i versamenti relativi a questioni già definite con separata definizione agevolata delle sole sanzioni.

Se le somme già versate eccedono l’importo dovuto per la definizione, il rimborso è ammesso solo nei casi previsti dall’articolo 16, comma 5, della legge n. 289/2002, e in particolare se l’Agenzia è risultata soccombente con l’ultima o unica pronuncia non definitiva e se il valore della controversia supera 2.000 euro. In assenza di tali condizioni, l’eccedenza non è rimborsabile.

Diniego, errore scusabile e coobbligati

Se l’Ufficio rileva irregolarità o insufficiente pagamento, notifica il diniego della definizione e lo deposita presso il giudice. Le somme versate possono essere restituite solo se il diniego non è più impugnabile o è divenuto definitivo. In caso di pagamento insufficiente per errore scusabile, l’Ufficio può consentire la regolarizzazione entro 30 giorni dalla comunicazione, purché l’errore sia giustificato da obiettiva incertezza o complessità del calcolo e da una normale diligenza del contribuente.

In presenza di coobbligati, la definizione effettuata da uno produce effetti anche a favore degli altri. La circolare esamina i casi di un’unica lite con più parti, di giudizi separati sul medesimo atto e di ricorsi proposti solo da alcuni soggetti, precisando che l’estinzione e gli effetti della definizione si estendono ai rapporti comuni, senza rimborso delle somme già versate salvo i casi ammessi dalla disciplina sul rimborso delle eccedenze.

Estinzione del giudizio

L’estinzione del giudizio consegue alla comunicazione di regolarità della definizione da parte dell’Ufficio. Per le Commissioni tributarie l’estinzione è dichiarata per cessazione della materia del contendere; per la Commissione tributaria centrale è dichiarata con ordinanza; per la Corte di cassazione è dichiarata l’estinzione del processo in conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato.

La chiusura della lite comprende anche il regime delle spese di giudizio: con la definizione il contribuente rinuncia agli effetti di eventuali pronunce favorevoli sulle spese, e non si dà esecuzione a condanne alle spese disposte nelle controversie definite.

Punti principali

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La definizione riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, con valore non superiore a 20.000 euro. Sono definite, in via generale, le controversie su atti impositivi e sanzionatori pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, anche in appello, in Cassazione o a seguito di rinvio. Restano escluse le controversie che coinvolgono altre amministrazioni, gli atti non impositivi, i recuperi di aiuti di Stato illegittimi, i tributi locali, i contributi previdenziali, le sanzioni per lavoro irregolare e, in linea generale, le cause di rimborso o di mera riscossione senza funzione impositiva.

Liti pendenti, sentenze definitive e rinvii

Sono definibili le liti per le quali al 1° maggio 2011 era stato notificato il ricorso in primo grado e, al 5 luglio 2011, non era intervenuta pronuncia definitiva. La circolare precisa che non rientrano le cosiddette "liti potenziali", cioè quelle in cui il ricorso non era ancora stato proposto al 1° maggio 2011. Sono comprese le controversie con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto, quelle pendenti a seguito di rinvio e quelle interessate da pronunce di inammissibilità non definitive. È inoltre richiamata la sospensione dei termini processuali dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 per le liti definibili.

Valore della lite e liti autonome

Il valore va determinato con riferimento all’imposta o maggiore imposta contestata nel primo grado, esclusi interessi, sanzioni e accessori, oppure con riferimento alla sanzione nei casi di sole sanzioni. Ogni atto impugnato integra, di regola, una lite autonoma; se con un unico ricorso sono impugnati più atti, le liti sono tante quanti sono gli atti. La definizione deve normalmente riguardare l’intera lite e non è ammessa una chiusura parziale, salvo il caso in cui lo stesso atto contenga rapporti definibili e non definibili. Per gli accertamenti che rettificano perdite, il valore può includere anche l’imposta "virtuale" sulla perdita contestata, se il contribuente intende affrancarla.

Atti definibili e principali esclusioni

Sono definibili gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione sanzioni e gli atti impositivi assimilabili, inclusi, in presenza di natura sostanzialmente impositiva, alcuni avvisi di liquidazione e gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati. Sono invece escluse le controversie su ruoli o cartelle che si limitano a riscuotere somme già dichiarate e non versate, salvo i casi in cui la cartella faccia per la prima volta emergere una pretesa impositiva o sia contestata la notifica dell’atto presupposto. La circolare esclude anche le liti su silenzio-rifiuto o diniego di rimborso, su precedenti condoni/definizioni agevolate e sulle sanzioni non tributarie, come quelle per lavoro irregolare.

Calcolo della somma dovuta e soccombenza

Se il valore della lite non supera 2.000 euro è dovuta una somma fissa di 150 euro. Oltre tale soglia, il versamento è pari al 30% del valore della lite se non vi è stata pronuncia non cautelare, al 10% se l’Agenzia è soccombente e al 50% se è soccombente il contribuente. In caso di soccombenza parziale, le percentuali si applicano separatamente alle diverse componenti del valore in base all’esito delle singole questioni decise. La circolare fornisce esempi di calcolo e precisa che rileva la situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Procedura, pagamento e termini

La definizione si perfeziona con il pagamento integrale entro il 30 novembre 2011 e con la presentazione della domanda entro il 2 aprile 2012. Il pagamento va effettuato in unica soluzione con modello F24 Versamenti con elementi identificativi, codice tributo 8082; non è consentita la compensazione né il pagamento rateale. La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il modello approvato il 13 settembre 2011, anche per il tramite di uffici territoriali o intermediari abilitati. Gli uffici verificano la regolarità, comunicano l’esito e, in caso di definizione valida, dispongono lo sgravio dei ruoli e la sospensione della riscossione ove ne ricorrano i presupposti.

Effetti processuali, diniego, errori scusabili e coobbligati

Le liti definibili sono sospese ex lege dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012; il giudizio può proseguire se il contribuente chiede la trattazione o se non risulta il versamento/domanda nei termini. In caso di pagamento insufficiente per errore scusabile, l’Ufficio può invitare all’integrazione entro 30 giorni. Se la definizione è irregolare o incompleta, l’Ufficio notifica il diniego al contribuente e lo deposita presso il giudice; le somme versate possono essere rimborsate solo se il diniego non è impugnato o è divenuto definitivo e, per le eccedenze su versamenti provvisori, solo nei casi previsti. La definizione effettuata da uno dei coobbligati produce effetti anche sugli altri, con conseguente estinzione dei giudizi collegati e applicazione delle regole sul giudicato e sulla cessazione della materia del contendere.

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