Circolare n. 47 del 24/10/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina di rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni edificabili o agricoli detenuti al 1° luglio 2011, introdotta dal D.L. n. 70/2011. Vengono chiariti soggetti ammessi, perizia giurata, misura e termini dell’imposta sostitutiva, possibilità di scomputo di imposte già versate in precedenti rideterminazioni, rimborso delle somme duplicate, riflessi sul contenzioso e obblighi dichiarativi.
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni detenuti al 1° luglio 2011
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni detenuti al 1° luglio 2011
La circolare esamina la nuova edizione della disciplina di rivalutazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni non quotate e di terreni edificabili o agricoli, introdotta dall’articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L’intervento si innesta sul sistema già previsto dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 e chiarisce in modo organico soggetti ammessi, perizia, imposta sostitutiva, rimborsi, effetti sui giudizi pendenti e adempimenti dichiarativi.
Ambito oggettivo della disciplina
La facoltà riguarda:
- partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
- terreni edificabili;
- terreni con destinazione agricola.
Il requisito temporale è il possesso dei beni alla data del 1° luglio 2011. Il valore rideterminato può essere assunto in luogo del costo storico ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR. La circolare precisa che il valore rivalutato non è incrementabile con gli oneri inerenti, neppure con l’eventuale imposta di successione e donazione, salvo il costo della perizia nei casi consentiti dalla legge.
Nuovi soggetti ammessi
La lettera dd-bis) amplia l’ambito soggettivo includendo anche le società di capitali i cui beni, nel periodo di applicazione della disciplina di rivalutazione, siano stati sottoposti a misure cautelari e che, all’esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena proprietà.
La disciplina può quindi essere utilizzata da:
- società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- società di capitali non residenti che operano in Italia mediante stabile organizzazione.
Per tali soggetti la procedura è ammessa con riferimento ai beni posseduti al 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso a tale data. In via sistematica, si applicano per quanto compatibili le norme sul saldo attivo di rivalutazione richiamate dalla circolare. Il maggior valore è fiscalmente riconosciuto a decorrere dall’esercizio in cui viene effettuato il versamento dell’intera imposta sostitutiva, oppure della prima rata.
Perizia giurata di stima
Il valore al 1° luglio 2011 deve risultare da una perizia giurata di stima redatta entro il 30 giugno 2012 da professionisti abilitati.
Per le partecipazioni, sono abilitati:
- gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali;
- gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti;
- i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per i terreni, sono abilitati:
- gli ingegneri;
- gli architetti;
- i geometri;
- i dottori agronomi;
- gli agrotecnici;
- i periti agrari;
- i periti industriali edili;
- i periti iscritti alle Camere di commercio.
La circolare chiarisce inoltre che l’asseverazione può avvenire non solo presso la cancelleria del tribunale, ma anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Per le partecipazioni, il contribuente deve conservare perizia, dati dell’estensore e codice fiscale della società periziata, esibendoli o trasmettendoli su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Per i terreni vale analogo obbligo di conservazione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi del professionista.
Trattamento del costo della perizia
La circolare distingue due ipotesi:
- se la perizia è predisposta per conto della società, la spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi;
- se la perizia è predisposta per conto dei soci, il relativo costo aumenta il valore rivalutato delle partecipazioni.
Per i terreni, i costi della relazione giurata effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere per il calcolo delle plusvalenze.
Decorrenza e condizioni per le partecipazioni
Per le partecipazioni, la circolare precisa che la perizia deve essere redatta prima della cessione solo nel caso in cui il contribuente opti per il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria tramite intermediario abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 461/1997.
Per chi determina la sostitutiva in dichiarazione dei redditi, la perizia può essere predisposta anche entro il 30 giugno 2012, dunque in tempo utile per il pagamento delle imposte dovute in sede dichiarativa. Se si applica il regime dichiarativo, restano fermi gli obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria da parte dell’intermediario che interviene nella cessione.
La circolare richiama anche l’applicazione della disposizione antielusiva di cui all’articolo 37-bis, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 600/1973.
Per i terreni, invece, la redazione e il giuramento della perizia devono essere antecedenti alla cessione, poiché il valore periziato deve essere indicato nell’atto di cessione ai fini della determinazione della plusvalenza.
Imposta sostitutiva e modalità di versamento
La procedura è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura:
- del 2% del valore di perizia per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% del valore di perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento deve avvenire entro il 30 giugno 2012:
- in un’unica soluzione, oppure;
- in tre rate annuali di pari importo.
Sulle rate successive alla prima maturano interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. La circolare indica come scadenze delle rate successive il 30 giugno 2013 e il 30 giugno 2014, precisando che il 30 giugno 2013 cade di domenica e il versamento slitta al 1° luglio 2013.
Il versamento tardivo dell’intera imposta, o della prima rata, impedisce l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tale ipotesi è ammessa la richiesta di rimborso dell’imposta versata.
L’opzione si perfeziona con il versamento dell’intero importo o, in caso di rateazione, con il pagamento della prima rata. Il contribuente può quindi utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per determinare le plusvalenze. Se il contribuente, pur avendo versato quanto dovuto, non tiene conto del valore rideterminato in sede di cessione, non ha diritto al rimborso e, in caso di rateazione, resta comunque obbligato ai versamenti successivi. Le rate omesse sono iscritte a ruolo secondo le regole del D.P.R. n. 602/1973.
Rideterminazioni successive e scomputo dell’imposta già versata
La circolare conferma che il contribuente può rideterminare nuovamente il valore dei beni anche se ha già usufruito in passato di analoghe agevolazioni, anche quando la nuova perizia indichi un valore inferiore rispetto alla precedente.
La novità introdotta dal decreto consiste nella possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione l’imposta già versata in occasione di precedenti procedure riferite agli stessi beni. In tal caso, non è necessario versare le rate ancora pendenti della vecchia procedura e l’imposta residua può essere ripartita in tre rate annuali di pari importo.
La circolare riporta anche l’ipotesi inversa: se il contribuente non intende aderire alla nuova rivalutazione, può comunque scomputare dall’imposta ancora dovuta per una precedente procedura l’imposta già versata in passato, purché non abbia già chiesto il rimborso, ricalcolando le rate ancora pendenti.
Rimborso dell’imposta sostitutiva duplicata
La lettera ff) disciplina il rimborso dell’imposta già pagata in passato quando, in occasione della nuova rivalutazione, non sia stato operato lo scomputo.
Il rimborso è richiesto ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 e il termine di decadenza decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del pagamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione.
La lettera gg) estende la disciplina anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011. Per tali somme:
- il rimborso va chiesto entro 48 mesi dal versamento dell’imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione;
- se tale termine era già scaduto al 14 maggio 2011, l’istanza può essere presentata entro 12 mesi da quella data.
Il rimborso non può comunque superare l’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione effettuata. La circolare aggiunge che, in linea generale, il diniego espresso non esclude l’autotutela; inoltre, il contribuente può presentare una nuova istanza nei limiti temporali previsti. In caso di rigetto tacito, è possibile sollecitare l’Amministrazione alla luce della nuova disciplina.
Gestione del contenzioso
Le nuove regole si applicano anche ai giudizi pendenti relativi al termine per il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per precedenti rivalutazioni.
Se l’istanza risulta tempestiva rispetto ai nuovi termini, gli uffici devono chiedere la cessazione della materia del contendere, tenendo conto dello stato e grado del giudizio e sempre che non vi siano altre questioni.
Se al 14 maggio 2011 era già scaduto il termine di 48 mesi, il contribuente può presentare un’istanza, o una nuova istanza se la precedente era tardiva, entro 12 mesi da quella data. La circolare sottolinea che non si tratta di una sospensione dei termini processuali, ma di una rimessione in termini per la proposizione dell’istanza di rimborso. Resta ferma l’intangibilità del giudicato già formatosi.
Indicazione in dichiarazione
I dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi:
- quadro RT dell’UNICO per le partecipazioni;
- quadro RM dell’UNICO per i terreni.
Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare tali quadri di UNICO e il relativo frontespizio nei termini di presentazione del modello. Le modalità di compilazione per l’anno d’imposta 2011 saranno definite dal provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione.
Riferimenti interpretativi richiamati
La circolare chiude con un elenco dei principali riferimenti normativi e interpretativi già intervenuti in materia, richiamando le circolari, risoluzioni e altri atti dell’Agenzia relativi alle precedenti discipline di rivalutazione introdotte dalla legge n. 448/2001 e dalle successive modifiche normative.
Punti principali
Nuova finestra di rivalutazione al 1° luglio 2011
La circolare conferma che possono essere rideterminati il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili o agricoli posseduti alla data del 1° luglio 2011. Il valore rivalutato sostituisce il costo storico ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR e non può essere incrementato degli oneri inerenti, salvo il costo della perizia nei casi previsti.
Soggetti ammessi, inclusi nuovi casi
Oltre ai soggetti ordinari, la norma estende la facoltà anche alle società di capitali i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni della legge n. 448/2001, siano stati oggetto di misure cautelari e che, all’esito del giudizio, ne abbiano riacquistato la piena proprietà. Per tali soggetti la procedura riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2011 e risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso a tale data; si applicano, in quanto compatibili, le regole sul saldo attivo di rivalutazione.
Perizia giurata di stima
Il valore al 1° luglio 2011 deve risultare da una perizia giurata redatta entro il 30 giugno 2012 da professionisti abilitati. La circolare richiama le categorie abilitate per partecipazioni e terreni, ammette anche i periti iscritti alle Camere di commercio e chiarisce che l’asseverazione può avvenire anche presso gli uffici dei giudici di pace e i notai. La perizia e i dati del redattore devono essere conservati dal contribuente ed esibiti su richiesta dell’Amministrazione.
Imposta sostitutiva: aliquote, rate e perfezionamento
La procedura si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2012 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo. Il versamento della prima rata o dell’intero importo rende immediatamente utilizzabile il valore rivalutato.
Precedenti rivalutazioni, scomputo e rimborso
La circolare chiarisce che è possibile effettuare una nuova rivalutazione anche se in passato si è già beneficiato della disciplina, pure quando la nuova perizia indichi un valore inferiore. La novità del decreto è la possibilità di scomputare dall’imposta dovuta quella già versata in precedenti procedure relative agli stessi beni, senza dover pagare le rate residue della vecchia rivalutazione. Se lo scomputo non viene effettuato, è possibile chiedere rimborso dell’imposta duplicata nei termini indicati, con disciplina applicabile anche ai versamenti effettuati prima del 14 maggio 2011.
Contenzioso e giudizi pendenti
Le nuove regole sui rimborsi si applicano anche ai giudizi in corso. Se l’istanza è stata presentata nei nuovi termini, gli uffici devono chiedere la cessazione della materia del contendere; se il termine era già scaduto al 14 maggio 2011, il contribuente può presentare una nuova istanza entro 12 mesi da tale data. La circolare precisa che si tratta di una rimessione in termini per l’istanza di rimborso e che il giudicato già formato non viene travolto.
Obblighi dichiarativi
I dati della rivalutazione devono essere riportati nel modello UNICO: quadro RT per le partecipazioni e quadro RM per i terreni. I contribuenti che utilizzano il modello 730 devono comunque presentare i quadri di UNICO e il frontespizio nei termini previsti. Le modalità operative per l’anno d’imposta 2011 saranno definite dal provvedimento di approvazione del modello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 24 ott 2011Circolare n. 46 del 24/10/2011
- Circolare · 24 ott 2011Circolare n. 48 del 24/10/2011
- Circolare · 12 ott 2011Circolare n. 45 del 12/10/2011
- Circolare · 8 nov 2011Circolare n. 49 del 8/11/2011
- Circolare · 7 ott 2011Circolare n. 44 del 7/10/2011
- Circolare · 10 nov 2011Circolare n. 50 del 10/11/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →