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Circolare

Circolare n. 44 del 7/10/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando, negli atti contenenti più disposizioni, si applica una sola imposta fissa di registro e quando invece le disposizioni vanno tassate separatamente. Distinguendo tra disposizioni con contenuto patrimoniale e atti privi di autonoma capacità contributiva, precisa che per procure, rinunce all’eredità e modifiche statutarie senza contenuto economico si applica un’unica imposta fissa. Inoltre, per gli atti di donazione contenenti più attribuzioni esenti o entro franchigia, supera il precedente orientamento e afferma che non è dovuta l’imposta di registro.

Imposta fissa di registro su atti con più disposizioni e su donazioni sotto franchigia

Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro nei casi in cui un unico documento contenga più disposizioni, con particolare attenzione agli atti privi di contenuto patrimoniale, alle modifiche statutarie e agli atti di donazione che non scontano l’imposta sulle donazioni per effetto di esenzioni o franchigie. L’obiettivo è uniformare il trattamento fiscale e rimuovere i dubbi interpretativi emersi nella prassi.

Quadro normativo di riferimento e criterio di tassazione delle pluralità di disposizioni

La trattazione prende le mosse dagli articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che disciplinano l’interpretazione degli atti contenenti più disposizioni. L’articolo 21, comma 1, prevede la tassazione autonoma di ciascuna disposizione quando non vi sia un nesso di necessaria derivazione tra esse; il comma 2, invece, stabilisce che, in presenza di un rapporto di necessaria connessione intrinseca, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione più onerosa.

La circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito come la tassazione separata presupponga che ciascuna disposizione sia espressione di un’autonoma capacità contributiva. Ne deriva che l’imposta di registro si applica distintamente solo alle disposizioni negoziali dotate di contenuto economico, mentre non opera l’articolo 21 per le disposizioni prive di autonoma valutazione patrimoniale.

Atti contenenti più disposizioni prive di contenuto patrimoniale

Viene precisato che, quando nel medesimo documento sono contenute più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, l’articolo 21 del TUR non trova applicazione. In tali casi, se l’atto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte I, si applica una sola imposta fissa di registro pari a euro 168,00.

Tra gli esempi espressamente richiamati vi sono:

  • più procure contenute nello stesso atto, poiché la procura è qualificata come atto non avente contenuto patrimoniale;
  • più rinunce all’eredità, purché si tratti di rinunce che si limitano a rifiutare la delazione ereditaria.

La circolare distingue, però, le ipotesi in cui la rinuncia all’eredità assume natura patrimoniale: se è preceduta da accettazione espressa o tacita, oppure se avviene mediante donazione, vendita o cessione dei diritti di successione, o ancora verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, l’atto comporta accettazione dell’eredità e trasferimento degli elementi attivi e passivi, con conseguente applicazione della tassazione proporzionale.

Modifiche statutarie nei verbali assembleari

Il medesimo criterio viene esteso alle modifiche statutarie contenute nei verbali assembleari. L’articolo 4, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte I, prevede l’imposta fissa di euro 168,00 per le "altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe". Si tratta di una previsione residuale che ricomprende gli atti societari che comportano modifiche statutarie e che non sono disciplinati da altre specifiche disposizioni della Tariffa.

Per i verbali contenenti più modifiche statutarie occorre verificare se ciascuna abbia un autonomo contenuto patrimoniale. In tale prospettiva:

  • se le singole modifiche hanno contenuto economico, ciascuna è tassata autonomamente e si applicano tante imposte fisse quante sono le modifiche;
  • se le modifiche non hanno contenuto economico, non si realizza un indice di capacità contributiva e si applica una sola imposta fissa per la registrazione del verbale;
  • se il verbale contiene una modifica patrimoniale e una non patrimoniale, l’imposta è dovuta solo con riferimento alla disposizione che esprime capacità contributiva, ferma restando la soglia minima dell’imposta fissa di euro 168,00.

Tra gli esempi di modifiche prive di contenuto patrimoniale sono richiamate quelle relative alla sede o alla denominazione sociale.

Donazioni contenenti più disposizioni donative sotto franchigia

La parte finale della circolare affronta il tema della registrazione di un atto di donazione contenente più disposizioni donative per le quali non è dovuta l’imposta sulle donazioni. La fattispecie riguarda, da un lato, le donazioni esenti ai sensi dell’articolo 3 del TUS, come i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché alcuni trasferimenti di aziende, rami d’azienda, azioni e quote sociali a favore di discendenti e coniuge; dall’altro, le donazioni il cui valore non supera le franchigie previste dall’articolo 2, commi 49 e 49-bis, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Le franchigie richiamate sono le seguenti:

  • euro 1.000.000 per le attribuzioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, con aliquota del 4 per cento sulla parte eccedente;
  • euro 100.000 per le attribuzioni in favore di fratelli e sorelle, con aliquota del 6 per cento sulla parte eccedente;
  • euro 1.500.000 per le attribuzioni in favore dei portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.

Dopo aver richiamato la precedente circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, che riteneva dovuta l’imposta di registro in misura fissa sugli atti di donazione non assoggettati a imposta per effetto delle franchigie, la circolare rivede l’orientamento. Si osserva infatti che il TUR non contiene disposizioni che assoggettino espressamente a imposta di registro le donazioni; inoltre, l’articolo 11 della Tariffa riguarda gli atti pubblici privi di contenuto patrimoniale, requisito che manca nelle disposizioni donative.

La circolare valorizza anche l’articolo 25 del TUR, secondo cui un atto in parte oneroso e in parte gratuito è tassato ai fini del registro solo per la parte onerosa, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte gratuita. Da ciò viene desunto un principio generale di alternatività tra imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni.

In conclusione, per la registrazione di atti che contengono esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia non è dovuta l’imposta di registro. Il rinvio dell’articolo 55, comma 1, del TUS alle disposizioni del TUR viene interpretato come riferimento alla sola procedura di registrazione, mentre l’articolo 60 del TUS conferma il rinvio alle norme del registro per aspetti specifici di liquidazione, omissione, rettifica, riscossione, rimborso e sanzioni.

Conseguenze pratiche e superamento del precedente indirizzo

La circolare chiude affermando che, in coerenza con la finalità di favore perseguita dal legislatore attraverso le franchigie, gli atti di donazione sotto soglia non devono essere assoggettati a imposta di registro. Vengono pertanto superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008. Le Direzioni regionali e provinciali sono invitate a vigilare sulla puntuale osservanza dei principi enunciati.

Punti principali

Regola generale sugli atti con più disposizioni

Richiama gli articoli 20 e 21 del DPR n. 131/1986 e ribadisce che le disposizioni contenute in un unico atto vanno tassate autonomamente solo se ciascuna esprime una propria capacità contributiva, cioè se ha contenuto economico apprezzabile. Se più disposizioni sono tra loro necessariamente connesse, si applica l’imposta relativa alla disposizione più onerosa. Se invece le disposizioni non hanno contenuto patrimoniale, l’articolo 21 non opera e l’atto è assoggettato a una sola imposta fissa di registro, pari a euro 168,00, quando soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte I.

Atti non aventi contenuto patrimoniale: procure e rinunce all’eredità

La circolare chiarisce che, se nello stesso documento sono contenute più procure, non si applica l’articolo 21 del TUR, perché le procure sono atti privi di contenuto patrimoniale e scontano l’imposta fissa. Analogo criterio vale per più rinunce all’eredità, purché si tratti di rinunce pure e semplici alla delazione ereditaria. Se, invece, la rinuncia è preceduta da accettazione espressa o tacita oppure è realizzata sotto forma di donazione, vendita, cessione di diritti di successione, o verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, l’atto assume contenuto patrimoniale e si applica la tassazione proporzionale.

Modifiche statutarie contenute in verbali assembleari

Il principio vale anche per le modifiche statutarie inserite in verbali assembleari. L’articolo 4, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte I, prevede l’imposta fissa di euro 168,00 per le altre modifiche statutarie, comprese trasformazioni e proroghe. Se nel verbale sono contenute più modifiche dotate di autonomo contenuto patrimoniale, ciascuna rileva separatamente e si applicano tante imposte fisse quante sono le modifiche. Se le modifiche non hanno contenuto economico, come quelle relative a sede o denominazione sociale, si applica una sola imposta fissa per la registrazione del verbale. In presenza di una modifica patrimoniale e una non patrimoniale, l’imposta è dovuta solo per la disposizione che esprime capacità contributiva, fermo restando che non può essere inferiore a euro 168,00.

Donazioni sotto franchigia: esclusione dell’imposta di registro

La circolare affronta il caso di un unico atto contenente più disposizioni donative per le quali non è dovuta l’imposta sulle donazioni, perché esenti ai sensi dell’articolo 3 del TUS oppure rientranti nelle franchigie dell’articolo 2, commi 49 e 49-bis, del decreto-legge n. 262/2006. Dopo aver richiamato il precedente orientamento della circolare n. 3/2008, afferma che le donazioni non sono riconducibili all’articolo 11 della Tariffa, perché hanno contenuto patrimoniale, e che dall’articolo 25 del TUR emerge un principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni. Ne consegue che, per atti contenenti esclusivamente una o più disposizioni donative di valore inferiore alla franchigia, non deve essere corrisposta l’imposta di registro.

Superamento del precedente orientamento e riferimenti al TUS

Viene precisato che il rinvio dell’articolo 55, comma 1, del TUS alle disposizioni del TUR riguarda soltanto la procedura di registrazione, mentre l’articolo 60 del TUS rinvia espressamente alle norme dell’imposta di registro per liquidazione, omissione di registrazione, rettifica del valore, riscossione, rimborso e sanzioni. In considerazione di ciò, la circolare dichiara superati i chiarimenti resi con la circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, che prevedevano l’applicazione dell’imposta fissa di registro alle donazioni sotto franchigia.

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