Sentenza n. 250/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 53/2023 dell’8 febbraio 2023 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso nel procedimento n. 134/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Campobasso
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 53/2023, con il quale era stato ingiunto all’Unione dei Comuni Medio Sannio il pagamento di euro 4.207,27, oltre interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo e spese della procedura monitoria. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 24 aprile 2023 e notificato all’amministrazione il 27 aprile 2023. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il creditore ha dedotto l’inadempimento dell’ente e ha domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. L’Unione, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il decreto ingiuntivo era definitivamente esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Ha affermato che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ha valore di cosa giudicata ai fini dell’ottemperanza ed è riconducibile agli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione, non essendo stata fornita alcuna prova dell’integrale pagamento, e ha ordinato all’Unione di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, comprensive degli interessi e delle spese indicate nel titolo. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza del creditore e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. L’Unione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l’esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, di applicare una penalità di mora.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ricompresi nell’ambito dell’ottemperanza gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo consente di attribuirgli valore di cosa giudicata ai fini dell’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima dell’esperibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il giudice non l’ha applicata allo stato, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il termine perentorio entro il quale il commissario ad acta deve depositare la relazione sull’attività svolta e la richiesta di liquidazione del compenso.
d.lgs. n. 231/2002
Richiamato nel dispositivo quale base per gli interessi dovuti sulle somme oggetto dell’esecuzione, maturati sino all’effettivo soddisfo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce un titolo equiparato alle sentenze passate in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza, rientrando tra gli altri provvedimenti del giudice ordinario considerati dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, in relazione a un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del titolo e in assenza di prova dell’adempimento integrale da parte dell’amministrazione, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine assegnato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta può essere disposta per l’eventualità che l’amministrazione non adempia entro il termine fissato dal giudice; il commissario si attiva su istanza dell’avente diritto e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria all’esecuzione del titolo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente quando il giudice abbia già predisposto una misura commissariale per fronteggiare l’eventuale persistente inottemperanza; la sua applicazione può essere valutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.
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