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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00104/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova in casi particolari concesso al ricorrente (ordinanza del 5/07/2022). La revoca è stata motivata da plurime violazioni delle prescrizioni (ripresa dell'uso di stupefacenti segnalata dalla struttura terapeutica, mancata frequenza della struttura, richieste di denaro alla madre) e, infine, da un arresto in flagranza il 15/03/2025 per resistenza a pubblico ufficiale con colluttazione e tentativo di afferrare l'arma di un agente, durante il quale è partito un colpo che ha ferito un agente. Il ricorrente, tramite difensore, deduce travisamento dei fatti relativi all'arresto e alla precedente diffida, violazione del principio di innocenza avendo il Tribunale valutato fatti sub iudice, carente valutazione della discontinuità del programma terapeutico e delle patologie psichiatriche (assenza acquisizione relazioni aggiornate), irragionevolezza della revoca ex tunc nonostante oltre due anni di esemplare affidamento in comunità residenziale, e vizi procedurali relativi alla limitazione della parola del ricorrente in udienza e alla verbalizzazione sommaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato solo parzialmente fondato. Sono stati rigettati i motivi relativi al presunto travisamento dei fatti, alla violazione della presunzione di innocenza e all'illegittimità di considerare fatti sub iudice, alla mancata valutazione della discontinuità terapeutica, all'omessa acquisizione di documentazione sanitaria e alle presunte violazioni procedurali sull'udienza e sulla verbalizzazione (motivi infondati o inammissibili). È stato ritenuto fondato il quinto motivo relativo alla decorrenza della revoca: l'ordinanza impugnata non ha effettuato la valutazione obbligatoria sulle "limitazioni patite dal condannato" e sulla durata dell'affidamento già scontata, né ha determinato il quantum residuo tenendo conto delle restrizioni già subite. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata e rinviata al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della decorrenza e del computo della pena residua; per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 11

    "l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"

    Stabilisce i presupposti della revoca: (i) la sussistenza di una violazione e (ii) la sua incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento; la valutazione di incompatibilità è discrezionale ma richiede motivazione logica e adeguata.

  • Sez. U, Sent. n. 10530 del 27/02/2002 (Martola)

    Il Tribunale di sorveglianza, in caso di esito negativo della prova, è tenuto a determinare il 'quantum' della pena residua, considerando la durata e le limitazioni già patite dal condannato.

  • Sez. 1, Sent. n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo)

    La revoca dell'affidamento non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni; il giudice ha discrezionalità ma deve motivare adeguatamente perché le violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della misura.

  • Sez. 1, Sent. n. 27711 del 06/06/2013 (De Martino)

    Conferma l'obbligo del Tribunale di sorveglianza di giustificare con motivazione logica e non viziata l'uso del potere di revoca.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025; Sez. 1, n. 2418 del 30/10/2024)

    Riconosce al giudice di sorveglianza il potere di valutare, nell'ambito del controllo della misura, anche fatti costituenti reato ancora sub iudice ai fini di valutare la pericolosità attuale e l'eventuale incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento.

  • Corte costituzionale, n. 24 del 07/03/2025

    Valorizza la valutazione autonoma del magistrato di sorveglianza nell'apprezzamento delle condotte che possono integrare reato, senza essere vincolato da decisioni non definitive.

  • Sez. 4, Sent. n. 22090 del 04/04/2019 (Valente)

    La mancata verbalizzazione di richieste difensive o rilievi non determina nullità se non è specificato nel ricorso il contenuto delle richieste non verbalizzate e il pregiudizio derivato; pertanto le censure sulla verbalizzazione richiedono la dimostrazione del pregiudizio.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova richiede due elementi: una violazione delle prescrizioni o della legge e la dimostrazione che tale violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura; la valutazione è discrezionale ma deve essere logicamente e adeguatamente motivata.
  • Il Tribunale di sorveglianza può tener conto anche di fatti costituenti reato ancora pendenti (sub iudice) per valutare la pericolosità attuale; ciò non costituisce violazione della presunzione di innocenza quando è parte di una valutazione prognostica globale.
  • Nella decisione di revoca il giudice deve motivare anche la decorrenza e l'effetto della revoca sul calcolo della pena residua, valutando le "limitazioni patite" e la durata dell'affidamento già scontata; l'omessa valutazione di questi aspetti può determinare l'annullamento parziale del provvedimento.
  • Contestazioni sulla condotta dell'udienza o sulla forma della verbalizzazione sono in genere inammissibili se non viene indicato con precisione il contenuto non verbalizzato e il conseguente pregiudizio processuale; il semplice rilievo formale non basta.
  • La presenza di patologie psichiatriche o di disabilità richiede che la difesa specifichi come tali condizioni incidano sul giudizio di pericolosità o sull'idoneità della misura alternativa; la sola enunciazione non obbliga automaticamente all'acquisizione di documentazione se non è mostrato il collegamento con la valutazione prognostica.
  • Le valutazioni del magistrato di sorveglianza sono sottoposte a controllo di legittimità con riguardo alla logicità, completezza e adeguatezza della motivazione, non con revisione sostanziale del merito discrezionale.

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