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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06377/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dal fatto che l'unico motivo investe un profilo già deciso negativamente nella precedente sentenza rescindente, sicché non può essere nuovamente dedotto in questa fase.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20 febbraio 2024. L'unico motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tale questione era già stata esaminata nella sentenza rescindente, la quale l'aveva ritenuta infondata; perciò il motivo è reputato indeducibile perché volto a riproporre un punto già definito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto del motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché la questione era già stata definitivamente ritenuta infondata nella sentenza rescindente.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile un motivo che riproponga una questione già decisa con sentenza rescindente, quando la precedente decisione abbia già ritenuto infondata la censura.
  • La riproposizione di un punto già definito dal giudice di rinvio o dalla precedente decisione comporta l'inammissibilità del ricorso se il motivo non introduce un tema nuovo o autonomo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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