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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19876/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Palma: censura per lesione del diritto di difesa per nomina tardiva del difensore e diniego di un congruo termine a difesa (art. 108 c.p.p. e art. 6 CEDU); contestazione della utilizzazione e valutazione della confessione (art. 192 c.p.p.) e richiesta di riqualificazione delle condotte da riciclaggio (art. 648-bis) a reato meno grave (art. 648), nonché doglianze sul trattamento sanzionatorio (art. 62-bis, 133 e 81 c.p.). Tarantino: censura per insufficiente proof beyond reasonable doubt e mancata "motivazione rafforzata" nel ribaltamento dell'assoluzione, violazione della necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p., comma 3-bis e correlati), e vizi di motivazione circa la prova dell'elemento soggettivo e il franco calcolo della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli manifestamente infondati. Sul punto procedurale relativo alla nomina tardiva del difensore ha ritenuto legittima la scelta della Corte territoriale di concedere solo un rinvio ad horas e di nominare un sostituto d'ufficio quando la nomina tardiva appariva strumentale; quanto alla confessione del Di Palma, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni dettagliate e corroborate dagli accertamenti della P.G. e corretta la qualificazione dei fatti come riciclaggio ex art. 648-bis; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e la determinazione della pena. In ordine alla Tarantino, la Corte ha confermato che la rinnovazione dell'istruttoria non era obbligatoria in mancanza del presupposto di "assoluta necessità" e che la Corte d'appello ha fornito la "motivazione rafforzata" richiesta per ribaltare l'assoluzione, indicando specifici elementi a fondamento dell'elemento soggettivo; anche il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa mira a garantire una difesa effettiva ma non impone sempre il rinvio dell'udienza in caso di nomina tardiva; la richiesta di termini può essere rifiutata se la nomina appare strumentale o non giustifica una dilazione, sempre bilanciando il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte può nominare un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non può partecipare; tale nomina è legittima se necessaria per consentire la prosecuzione del procedimento e non si ravvisa lesione del diritto di difesa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La dedotta violazione di norme sul valore delle dichiarazioni dell'imputato non è autonomamente rilevante in Cassazione se la norma non è invocata a pena di nullità; la valutazione dell'attendibilità resta tema di merito non sindacabile se non per manifesta illogicità.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Integra il reato di riciclaggio la condotta che, ostacolando l'accertamento della provenienza illecita di beni (es. apposizione di targhe, ripunzonature, clonazione di identificativi), determina la dissimulazione della provenienza del bene; tale qualifica è corretta quando le attività sono idonee a eludere l'identificazione della provenienza.

  • art. 648 cod. pen.

    La riqualificazione delle condotte in ricettazione richiede elementi diversi e non può essere imposta se le condotte accertate hanno il tipico effetto dissimulatorio tipico del riciclaggio; la Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione quando erano presenti interventi di alterazione/idonei a dissimulare l'origine.

  • art. 62-bis, art. 133 e art. 81 cod. pen.

    I criteri per la concessione delle attenuanti generiche e per il calcolo della pena restano di discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che il giudice richiami i criteri ritenuti decisivi per motivare l'esclusione o la modulazione delle attenuanti.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

    La riforma (cd. Cartabia) limita la rinnovazione dell'istruttoria: in appello conseguente a giudizio abbreviato la rinnovazione è dovuta solo se le dichiarazioni decisive sono state rese in udienza o all'esito di integrazione probatoria; comunque il giudice può disporre d'ufficio mezzi di prova quando li ritenga assolutamente necessari.

  • art. 6 CEDU

    Riconosce il diritto a un giusto processo e alla difesa; la Corte ha tuttavia valutato che il bilanciamento con l'esigenza di ragionevole durata del processo giustificava la decisione di non concedere un rinvio più ampio nel caso concreto.

  • art. 533, 535, 606 c.p.p., art. 110 c.p., sentenze di merito

    Richiamate dalla difesa per questioni di onere probatorio, motivazione rafforzata e ricomposizione del fatto; la Corte ha ricordato che la Cassazione sindaca la motivazione solo per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà e che la motivazione rafforzata richiesta per ribaltare un'assoluzione è soddisfatta se il giudice di appello indica elementi specifici che giustificano la diversa valutazione.

Massime di principio

  • La nomina tardiva di un difensore il giorno prima dell'udienza non comporta automaticamente nullità: il giudice può negare un ampio rinvio se la nomina appare strumentale e la difesa effettiva non risulta pregiudicata.
  • Le confessioni rese dall'imputato, se dettagliate e corroborate da accertamenti esterni, possono costituire elemento decisivo di prova; contestazioni formali sulla valutazione delle dichiarazioni sono per lo più sindacabili solo per manifesta illogicità.
  • La qualificazione dei fatti come riciclaggio (art. 648-bis) è corretta quando le condotte hanno concreto effetto dissimulatorio (es. ripunzonature, apposizione di targhe al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita).
  • In appello contro un'assoluzione fondata su prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 603 c.p.p.: il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare automaticamente le prove dichiarative se non sussiste l'assoluta necessità per l'accertamento dei fatti.
  • Per ribaltare un pronunciamento assolutorio basato su prova dichiarativa è richiesta una "motivazione rafforzata": il giudice d'appello deve indicare espressamente gli elementi che giustificano la diversa valutazione della prova, ma tale onere è soddisfatto se vengono elencati e valutati specifici fatti o incongruenze.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti costituiscono ambito di discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione si richiede motivazione non contraddittoria e che dia conto dei criteri utilizzati, ma non è necessario esaurire ogni elemento favorevole o sfavorevole.

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