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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie; - di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; - nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; - ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “EconomicoFinanziarie” - profilo professionale “Specialista Risorse EconomicoFinanziarie” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 merzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti ; quanto ai motivi aggiunti: - dell’atto dirigenziale n. 565 del 15 maggio 2023 di rettifica della graduatoria di cui alla determina dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202300465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione dei titoli relativi al concorso regionale, nella parte in cui non hanno attribuito 1,5 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio e 1 punto per l’abilitazione da revisore legale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, gli atti della Commissione esaminatrice, il bando e la successiva rettifica della graduatoria, deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere. Ha contestato, da un lato, la mancata attribuzione di 1,5 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio, sostenendo che tale titolo fosse superiore rispetto alla laurea triennale astrattamente sufficiente per l’ammissione e dovesse quindi essere valutato come titolo aggiuntivo. Ha denunciato l’illegittimità dell’art. 7 del bando e dell’interpretazione resa dalla Commissione, in quanto produttivi di una disparità di trattamento tra candidati con percorsi formativi diversi e lesivi della par condicio. Dall’altro lato, ha chiesto un ulteriore punto per l’iscrizione nel registro dei revisori legali, sostenendo che tale titolo fosse equipollente a un’abilitazione professionale conseguita mediante esame di Stato, anche in ragione della disciplina sull’esonero da alcune prove prevista per i soggetti già abilitati come dottori commercialisti o esperti contabili. Ha domandato il riconoscimento complessivo di 2,5 punti aggiuntivi e l’attribuzione del punteggio corretto in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla laurea magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio, ha ritenuto illegittimo l’art. 7 del bando nella parte in cui escludeva dalla valutazione come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento utilizzato come titolo di ammissione, quando il requisito minimo sostanziale della procedura era rappresentato dalla laurea triennale. Secondo il Collegio, la laurea magistrale a ciclo unico e il diploma di laurea vecchio ordinamento costituiscono titoli superiori, conclusivi di percorsi formativi più articolati, sicché la loro mancata valutazione determina un’irragionevole disparità di trattamento. Non è stato ritenuto applicabile il principio di autoresponsabilità dichiarativa, poiché la lex specialis impediva al candidato di indicare il titolo superiore come titolo aggiuntivo. Il TAR ha pertanto annullato il bando e gli atti conseguenti in parte qua, riconoscendo 1,5 punti aggiuntivi. Quanto all’abilitazione da revisore legale, la censura è stata respinta. L’art. 11 del d.m. n. 63/2016 disciplina soltanto l’esonero da alcune prove e il coordinamento tra percorsi abilitativi, senza stabilire l’equipollenza tra l’abilitazione da revisore legale e quella conseguita mediante esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista. Il Collegio ha inoltre rilevato la diversità dei requisiti formativi, dei titoli di studio e delle materie dei due percorsi e ha ribadito che l’equipollenza tra titoli non può essere desunta in via analogica, ma richiede un’espressa previsione normativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la complessità interpretativa delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7, lett. a), bando di concorso

    1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo, valutata esclusivamente se conseguita a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato

    La previsione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, in una procedura per la quale era sufficiente anche la laurea triennale, impediva di valutare come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento. È stata invece ritenuta ostativa all’attribuzione del punto per l’iscrizione come revisore legale, in assenza dell’effettivo superamento dell’esame di abilitazione di Stato e di un’equipollenza normativa.

  • art. 2 del bando di concorso

    possesso, alternativamente, della laurea di primo livello, del diploma di laurea, della laurea specialistica o della laurea magistrale

    La previsione alternativa dei titoli di accesso rendeva la laurea triennale il requisito minimo astrattamente sufficiente e imponeva di considerare il titolo magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento come titolo superiore valutabile.

  • art. 3, commi 4 e 6, d.m. n. 270/2004

    Il corso di laurea di I livello ha l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali; il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici

    La diversa finalità e il diverso livello formativo dei corsi giustificano la qualificazione della laurea magistrale a ciclo unico come titolo superiore rispetto alla laurea triennale.

  • circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000

    Per le qualifiche non dirigenziali ... i titoli ... devono ritenersi equivalenti ... al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L)

    È stata richiamata per ritenere il diploma di laurea vecchio ordinamento equivalente, ai fini dell’accesso, al titolo di primo livello, senza escluderne la natura di titolo superiore sul piano della valutazione aggiuntiva.

  • art. 11 d.m. n. 63/2016

    I soggetti che hanno già superato l'esame di Stato ... sono esonerati dalle prove scritte ... nonché dalle corrispondenti materie della prova orale

    La norma coordina lo svolgimento delle prove e prevede esoneri parziali, ma non stabilisce l’equipollenza tra l’abilitazione da revisore legale e l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.

  • art. 2 d.lgs. n. 39/2010

    Richiamato per evidenziare i requisiti propri dell’abilitazione e dell’iscrizione nel registro dei revisori legali, diversi da quelli previsti per l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti.

  • art. 36 d.lgs. n. 139/2005

    Richiamato per i requisiti relativi all’accesso alla professione di dottore commercialista, non sovrapponibili a quelli della revisione legale.

Massime di principio

  • Quando un bando ammette alternativamente la laurea triennale e un titolo universitario di livello superiore conseguito mediante un percorso unitario più articolato, il titolo superiore deve essere valutato come titolo aggiuntivo, anche se è stato indicato dal candidato quale titolo di accesso; l’esclusione della relativa valutazione determina un’irragionevole disparità di trattamento.
  • Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non può essere invocato per negare il punteggio aggiuntivo quando la lex specialis, ammettendo il titolo superiore come requisito alternativo di accesso, non consentiva al candidato di indicarlo anche come titolo ulteriore rispetto al requisito minimo.
  • L’equipollenza tra titoli abilitativi professionali non può essere desunta implicitamente, mediante analogia o dalla parziale sovrapposizione delle prove, ma richiede un’espressa previsione normativa, da interpretarsi in senso tassativo.
  • Una disposizione che esonera il candidato già abilitato in una professione dal sostenere alcune prove dell’esame relativo a un’altra professione coordina i procedimenti abilitativi, ma non comporta, di per sé, l’equipollenza dei titoli professionali conseguiti.
  • Ai fini della valutazione dei titoli in un concorso pubblico, la laurea magistrale a ciclo unico o il diploma di laurea vecchio ordinamento possono costituire titolo superiore rispetto alla laurea triennale, in ragione della maggiore durata e del più elevato livello formativo del percorso di studi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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