Cassazione Civile, Ordinanza n. 27539/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e la corrispondente IVA ritenuta non detraibile, in quanto documentati da fatture con indicazioni generiche. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della società, rilevando che le fatture non contenevano indicazioni sufficienti sulla natura, qualità e quantità delle opere edili e che, quindi, non soddisfacevano i requisiti di specificità richiesti dalla normativa IVA e fiscale; inoltre aveva ritenuto irrilevante la prova dei pagamenti, perché la questione riguardava non l'effettività degli esborsi ma l'inerenza dei costi. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 109 del TUIR, sostenendo che le fatture avessero i requisiti di legge e che i costi fossero inerenti all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva comunque affermato la carenza dei requisiti delle fatture ex art. 21 d.P.R. 633/1972 e la non inerenza dei costi; la ricorrente, però, non aveva trascritto né allegato integralmente le fatture, impedendo alla Corte di verificare la denunciata violazione di legge, con conseguente difetto di specificità. Quanto al profilo dell'inerenza, la Corte ha rilevato che si trattava di una valutazione di fatto già compiuta dal giudice di merito e non censurabile come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
le fatture devono contenere indicazioni specifiche su natura, qualità e quantità delle operazioni; in difetto, non è verificabile il diritto alla detrazione IVA
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, accertamento rimesso al giudice di merito sulla base della documentazione prodotta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è mezzo idoneo a censurare una valutazione di fatto del giudice di merito travestendola da violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una decisione fondata sulla genericità delle fatture e sulla non inerenza dei costi deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo difetta di specificità ed è inammissibile.
- La verifica dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non può essere semplicemente riproposta come violazione di legge.
- Ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi, la documentazione contabile deve contenere elementi sufficientemente specifici da consentire il controllo sulla natura e quantità delle operazioni fatturate.
- La prova dell'effettivo pagamento non è decisiva quando la contestazione dell'Amministrazione riguarda la riconducibilità e l'inerenza dei costi all'attività esercitata.
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