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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27271/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda il rigetto, da parte del g.i.p. del Tribunale di Roma, di un’istanza di rilascio di copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese emessi nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria delle quote societarie sequestrate in un procedimento penale. Contro il rigetto era stato proposto reclamo alla Corte di appello di Roma, dichiarato inammissibile per asserita incompetenza. Il ricorrente ha dedotto che, essendo il processo a suo carico definito con proscioglimento, nel caso non esisterebbe un giudice dell’esecuzione; che l’unico titolo eventualmente rilevante sarebbe l’ordinanza del riesame; e che la competenza della Corte di appello sarebbe comunque radicata dalle norme del d.lgs. n. 159 del 2011. In via subordinata, ha sostenuto che, anche ritenendo la Corte non competente, questa avrebbe dovuto considerare ammissibile il ricorso per cassazione quale unico mezzo impugnatorio e trasmettere gli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui fondava la competenza della Corte di appello sul d.lgs. n. 159 del 2011, poiché l’amministrazione giudiziaria era stata disposta nel procedimento penale ex art. 321 c.p.p. e non come misura di prevenzione; le disposizioni del codice antimafia richiamate dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p. non si applicano alla liquidazione delle spese in questo contesto. Tuttavia, ha affermato che la competenza a provvedere sull’istanza di copia spettava comunque alla Corte di appello quale giudice che procede al momento della domanda ai sensi dell’art. 116 c.p.p., poiché il procedimento era ancora pendente in appello nei confronti del coimputato. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo, sia dell’ordinanza del g.i.p. che aveva respinto l’istanza originaria, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la decisione sull’istanza ex art. 116 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro e l’amministrazione giudiziaria erano stati disposti nell’ambito di un procedimento penale, non di prevenzione.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Rinvia al d.lgs. n. 159 del 2011 solo per la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, obblighi e gestione dei beni; non consente di estendere automaticamente la disciplina del codice antimafia alla liquidazione delle spese nel sequestro penale.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le norme sul procedimento di prevenzione relative a relazione dell’amministratore, compensi e spese non sono applicabili, in via diretta, all’amministrazione giudiziaria disposta nel procedimento penale ex art. 321 c.p.p.

  • art. 116 c.p.p.

    È la norma generale sul rilascio di copie: la richiesta va proposta al giudice che procede al momento della domanda o, dopo la definizione, al presidente del collegio o al giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per la disciplina generale delle opposizioni ai decreti di pagamento all’ausiliario del giudice.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per il regime generale delle opposizioni ai decreti di pagamento.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione giudiziaria è disposta in un procedimento penale e non in una misura di prevenzione, la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 si applica solo nei limiti espressamente richiamati dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p.; non è consentita un’estensione analogica alla disciplina dei compensi e delle spese oltre i confini della norma.
  • L’istanza di rilascio di copia di atti relativi all’amministrazione giudiziaria deve essere valutata secondo l’art. 116 c.p.p., individuando come giudice competente quello che procede al momento della domanda; se il processo è ancora pendente in grado di appello per un coimputato, la competenza spetta al giudice dell’appello.
  • Il fatto che il procedimento principale nei confronti di un imputato sia stato definito con proscioglimento non esclude, di per sé, la competenza del giudice ancora investito del processo con riferimento alle questioni connesse all’amministrazione giudiziaria tuttora in corso per il coimputato.
  • Se un provvedimento è adottato da un giudice privo di competenza funzionale, sia il provvedimento impugnato sia quello presupposto devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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