Sentenza n. 503/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della delibera del Direttore Generale della A.S.L. Avellino n. 1616 del 23.12.2025 che ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati Dirigenti dell'Area dell'Assistenza Giuridico Legale. Adozione” e del relativo allegato “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati Dirigenti dell'Area dell'Assistenza Giuridico Legale” che costituisce parte integrante e sostanziale; b) ove e per quanto occorra, del verbale di riunione decentrata del 15.12.2025, non conosciuto; c) del parere favorevole reso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, non conosciuto; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. di Avellino che ha approvato il regolamento sui compensi professionali spettanti agli avvocati dirigenti dell'area dell'assistenza giuridico-legale, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, della delibera n. 1616 del 23 dicembre 2025 e del relativo regolamento sui compensi professionali, oltre che del verbale di riunione decentrata, dei pareri favorevoli dei direttori amministrativo e sanitario e degli ulteriori atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio l'A.S.L. ha dichiarato che, con successiva delibera n. 317 del 6 marzo 2026, aveva ritirato in autotutela l'atto impugnato. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione: nel processo amministrativo la parte può disporre dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e il giudice non può decidere nel merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La sopravvenuta adozione dell'atto di ritiro ha inoltre determinato la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa sino a quando la causa non sia trattenuta in decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
- Il ritiro in autotutela dell'atto impugnato, accompagnato dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, giustifica la definizione in rito del giudizio e può costituire ragione per compensare le spese in relazione alle peculiarità della fattispecie.
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