Cassazione Civile, Ordinanza n. 01387/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento di una società in forma di s.a.s. conveniva due banche chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente provocati dalla concessione abusiva di credito, che avrebbe consentito alla società di proseguire artificiosamente l’attività nonostante una crisi patrimoniale irreversibile, aggravando il dissesto e aumentando il passivo fallimentare. Il tribunale accoglieva la domanda, e la corte d’appello confermava la responsabilità delle banche. In cassazione le banche proponevano tre motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del curatore, sostenendo che l’azione non potesse essere esercitata autonomamente nei loro confronti e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2006; 2) prescrizione, deducendo che il dies a quo non dovesse coincidere con la dichiarazione di fallimento ma con il fatto illecito, e che quindi l’azione fosse prescritta per le condotte anteriori al 14 aprile 2006; 3) falsa applicazione della normativa bancaria e dell’art. 2697 c.c., contestando sia la violazione degli obblighi di sana e prudente gestione del credito sia il nesso causale e la valutazione delle prove, e sostenendo che si trattasse in realtà di un riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la curatela è legittimata ad agire per il danno arrecato al patrimonio sociale e, quindi, alla massa dei creditori, quando si deduce la responsabilità della banca quale terzo corresponsabile dell’abusiva concessione di credito che abbia aggravato il dissesto della società fallita. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando che, per l’azione risarcitoria riferibile alla lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile dai creditori, presumibilmente con la dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria gravante su chi la invoca. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere un nuovo apprezzamento del merito: ha reputato corretta la ricostruzione della corte territoriale circa la violazione degli obblighi di sana e prudente gestione del credito, la concessione di finanziamenti nonostante la crisi conclamata e l’esistenza del nesso causale tra condotta della banca e aggravamento del passivo. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in solido.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
riconosce al curatore la legittimazione a esercitare le azioni di massa relative ai diritti patrimoniali compresi nel fallimento, quando il danno riguarda la massa dei creditori e il patrimonio della fallita
art. 2393 c.c.
richiamato per il coordinamento con l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori
art. 2394 c.c.
l’azione dei creditori sociali è soggetta a prescrizione quinquennale e decorre da quando l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile
art. 2260 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso senza rilievo decisivo nella decisione
art. 2315 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso senza rilievo decisivo nella decisione
art. 218 l.f.
qualifica l’abusivo ricorso al credito da parte degli organi sociali o dell’imprenditore
art. 325 CCII
richiamato come norma che riproduce la disciplina dell’abusivo ricorso al credito
art. 2740 c.c.
la riduzione della garanzia patrimoniale generica integra il pregiudizio arrecato alla massa dei creditori
art. 1218 c.c.
richiamato dalla Corte come base evocabile, insieme all’art. 2043 c.c., per l’azione risarcitoria verso il finanziatore
art. 2043 c.c.
fondamento della responsabilità extracontrattuale per concessione abusiva di credito e per violazione del neminem laedere
art. 2947 c.c.
norma sulla prescrizione del danno da fatto illecito, applicata al tema della decorrenza del termine
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso, dalla oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale
art. 5 TUB
esprime il principio di sana e prudente gestione cui la banca deve attenersi nella concessione del credito
d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385
testo unico bancario, richiamato per la disciplina di settore sulla vigilanza e sul merito creditizio
Circolare Banca d'Italia n. 229 del 21/04/2009
istruzioni di vigilanza che impongono verifiche e acquisizione di documentazione idonea a valutare il merito creditizio
Accordo di Basilea 2
richiamato quale parametro tecnico di valutazione del rating e della prudente concessione del credito
art. 43 l.f.
la curatela subentra nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e può agire come successore del fallito
art. 2394-bis c.c.
richiamato come base delle azioni di responsabilità promosse dalla procedura a tutela della massa
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione dei fatti è inammissibile se non veicolata nei limiti del vizio motivazionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha scandito la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La curatela fallimentare è legittimata ad agire nei confronti della banca quando si deduce un danno diretto al patrimonio della società fallita derivante dalla concessione abusiva di credito, poiché si tratta di un’azione di massa a tutela della garanzia patrimoniale comune dei creditori.
- È distinta l’azione del curatore per il danno alla massa creditoria da quella del singolo creditore per il pregiudizio individuale: solo la prima rientra nella legittimazione del curatore, mentre la seconda resta personale.
- Nelle azioni risarcitorie collegate all’insufficienza patrimoniale della società, la prescrizione quinquennale decorre quando la carenza di patrimonio diviene oggettivamente percepibile dai creditori; la dichiarazione di fallimento costituisce ordinariamente il momento presuntivo di decorrenza, salvo prova contraria.
- La banca, nell’erogazione e nel mantenimento del credito, deve rispettare i principi di sana e prudente gestione e verificare adeguatamente il merito creditizio del cliente sulla base di informazioni complete e attendibili.
- La responsabilità per concessione abusiva di credito può fondarsi su una condotta omissiva della banca che, pur in presenza di crisi conclamata o di insolvenza, continui a finanziare l’impresa contribuendo ad aggravare il dissesto e il passivo fallimentare.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando il ricorso mira solo a contestare la valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →