Cassazione Civile, Ordinanza n. 04335/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla caduta di una persona, avvenuta al calare della sera su un marciapiede di una strada cittadina, che egli assumeva essere dissestato da una buca non visibile perché coperta da fogli di giornale. Il danneggiato conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento delle lesioni subite, deducendo la responsabilità dell’ente quale custode della sede stradale. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse concentrato l’analisi solo sulla colpa del danneggiato e non avesse compiutamente verificato se la sua condotta fosse davvero imprevedibile e inevitabile; secondo il ricorrente, il Comune non aveva dimostrato che tale condotta integrasse un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e, al più, essa avrebbe potuto rilevare come concausa ex art. 1227 c.c. Inoltre il ricorrente contestava la qualificazione della propria condotta come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui richiamava l’art. 2043 c.c. senza formulare una critica specifica sulla qualificazione giuridica dei fatti, e infondata la doglianza relativa all’art. 2051 c.c. perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che la buca era facilmente avvistabile, collocata al margine estremo del marciapiede, in prossimità di uno scalino, dell’incrocio e di un palo dell’illuminazione, ed agevolmente evitabile, mentre il danneggiato aveva dichiarato di voler attraversare la strada in un punto non consentito, pur essendo presente un attraversamento pedonale a pochi metri. Tale condotta è stata qualificata come caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. La Cassazione ha ribadito che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., non rileva la prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode, ma la prevedibilità del pericolo da parte della vittima; quando il pericolo sia superabile con ordinaria cautela del danneggiato, il danno non è causalmente imputabile alla cosa, che resta mera occasione dell’evento. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
il motivo di ricorso per cassazione era formulato come censura di violazione di legge
art. 1227 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che la propria condotta potesse al più integrare una concausa del danno
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma senza una critica specifica alla qualificazione della fattispecie; la Corte rileva l’assenza di una censura conferente su questo punto
art. 2051 c.c.
la Corte lo applica alla responsabilità del custode, ritenendo che il caso fortuito possa essere integrato dalla condotta del danneggiato quando il pericolo sia superabile con ordinaria cautela
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode non è il criterio decisivo; ciò che rileva è se il pericolo fosse superabile dalla vittima con ordinaria cautela e se la sua condotta abbia reso la cosa una mera occasione dell’evento, integrando il caso fortuito.
- L’accertamento della rilevanza causale esclusiva o assorbente della condotta del danneggiato è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non apparente.
- Una censura di violazione di legge deve essere specifica e confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il mero richiamo formale a una norma, senza critica pertinente alla motivazione, non è idoneo a fondare il ricorso.
- Quando il danneggiato si espone volontariamente a un pericolo agevolmente evitabile con comportamento ordinariamente cauto, il nesso causale tra cosa e danno può ritenersi interrotto dal caso fortuito.
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