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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1103/2024 del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/11/2024;

Giustizia amministrativa202501214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, disponendo l'accredito di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione il 17 febbraio 2025 ai fini dell'intimazione ad adempiere e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha lamentato la persistente mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avellino, risultante dall'attestazione della cancelleria del 22 luglio 2025, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha rilevato che l'amministrazione non aveva fornito prova dell'avvenuta assegnazione della Carta docente e dell'accredito dell'importo riconosciuto per gli anni scolastici indicati. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, assegnando il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali stanziamenti e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso forfettario, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale definitivo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato al docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giurisdizionale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione senza che l'amministrazione abbia dato esecuzione alle statuizioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme o l'attribuzione di un beneficio non può essere legittimamente impedita dall'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere incaricato di compiere tutte le operazioni necessarie, comprese l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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