Cassazione Penale, Sentenza n. 28816/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Con un unico motivo la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza su una sola conversazione intercettata tra terzi (Antonio Galiano e Marco Perri), trascritta in forma sintetica dalla polizia giudiziaria, senza riscontri individualizzanti a carico di Filippo Sacco; inoltre si contestava che il Riesame non avesse risposto alle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in udienza (tra cui la mancata verifica dell'identificazione dei titolari del locale "Il Frassino") e che la valutazione del pericolo di recidiva fosse priva di riscontri processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla insufficiente motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pur richiamando i limiti del sindacato di legittimità (che non consente un riesame dei fatti salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale), la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale gravemente lacunosa: il provvedimento aveva effettivamente poggiato essenzialmente su due brevissimi passaggi di una conversazione riassunta dalla polizia giudiziaria, senza elementi concreti che collegassero in modo consequenziale e individualizzante Sacco all'ipotesi di cessione contestata. La censura sull'identificazione del locale come riconducibile ai fratelli Sacco è stata invece ritenuta infondata, essendo in atti una annotazione della polizia giudiziaria che ne attribuiva la titolarità. In conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il provvedimento al Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Riesame, perché esamini nuovamente e completi la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi a carico di Filippo Sacco.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame; la Corte non ne discute il richiamo formale ma valuta la correttezza motivazionale del provvedimento adottato ai sensi di tale disciplina.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti, indicata come normativa del reato contestato al ricorrente (tra cui la cessione di marijuana).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che definisce il concetto di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha interpretato che l'accertamento della loro sussistenza richiede una motivazione non lacunosa e non meramente basata su annotazioni poliziesche e passaggi conversazionali non individualizzanti.
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiede una motivazione chiara e consequenziale: non è sufficiente fondare la decisione su brevi o ambigui passaggi di conversazioni intercettate non corroborati da riscontri individualizzanti.
- Le trascrizioni o i riassunti effettuati dalla polizia giudiziaria devono essere supportati da elementi concreti che colleghino l'intercettato o il contesto investigativo alla persona indagata; annotazioni apodittiche in calce alla trascrizione non sostituiscono riscontri probatori.
- Il giudice del riesame deve esplicitamente confrontarsi con le deduzioni difensive depositate in udienza; la mera menzione del contesto investigativo senza risposta puntuale alle censure può integrare carenza motivazionale rilevabile in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione di merito se non in presenza di manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione; dunque le impugnazioni che chiedono una semplice rivalutazione dei dati di fatto sono inammissibili.
- La sussistenza di condanne o misure cautelari in procedimenti coevi può essere valorizzata dal giudice, ma non può sostituire riscontri diretti e individualizzanti quando si decide sulla gravità indiziaria a carico di un diverso indagato.
- Quando le intercettazioni sono decisive per l'imputazione, è preferibile depositare trascrizioni fedeli e contestualizzate e ottenere riscontri probatori (nomi, testimoni, riscontri materiali) per evitare che una motivazione ritenuta insufficiente determini l'annullamento del provvedimento cautelare.
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