Cassazione Penale, Sentenza n. 2047/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 3 marzo 2023 con cui il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (guida in stato di ebbrezza) commesso il 4 dicembre 2021. L'appello di primo grado era corredato da un foglio indicante "elezione domicilio appello e mandato a proporre appello" ma con varie carenze: numero di processo di primo grado indicato erroneamente (3233 invece di 3239), testo sintatticamente e logicamente incoerente (nomina di due difensori ma pronomi al singolare), firma per l'autenticazione illeggibile e senza indicazione identificativa dell'autenticatore, e mancanza in atti di contenuti equivalenti a una valida elezione di domicilio. La Corte d'Appello ha ritenuto la elezione di domicilio invalida per impossibilità di individuare l'autentificatore e ha, altresì, dichiarato il difetto di specificità dei motivi di impugnazione (in particolare sul presunto malfunzionamento dell'etilometro e sulla motivazione del trattamento sanzionatorio) in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione la violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo (ma senza provarlo) l'esistenza in atti di una precedente valida elezione di domicilio che sarebbe stata richiamabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Ha confermato che, in base all'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (all'epoca applicabile), l'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere depositata con l'atto di impugnazione e deve consentire l'inequivoca individuazione del luogo e dell'identità dell'autentificatore; la firma di autentica deve essere leggibile e la sottoscrizione personale dell'imputato è necessaria. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato l'esistenza di una valida precedente elezione di domicilio e non si sia confrontato con tutti i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, così che i motivi risultano non specifici come richiesto dagli artt. 591 e 581 c.p.p. Ha, infine, condannato il ricorrente alle spese processuali e ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
comma 1, 2 lett. b), 2-bis e sexies
Norma sostanziale relativa alla guida in stato di ebbrezza, richiamata per identificare il reato per cui il ricorrente era stato condannato
art. 581 cod. proc. pen.
Regola i requisiti formali dell'impugnazione: comma 1-ter (all'epoca applicabile) richiedeva il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione a pena di inammissibilità; comma 1 lett. d) impone la specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 cod. proc. pen.
Imprime il principio del confronto del giudice di impugnazione con le ragioni della decisione impugnata: i motivi devono affrontare i passaggi argomentativi del giudice di primo grado
legge 9 agosto 2024 n. 114
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter
Abroga la previsione formale; le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della collocazione nel fascicolo per consentire l'individuazione del luogo della notificazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'istituto della Cassa delle Ammende e la possibilità di imporre al ricorrente il versamento di una somma in caso di responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio di imputazione della colpa ai fini dell'applicazione delle ammende; utilizzata per motivare l'imposizione del pagamento
Massime di principio
- L'elezione o la dichiarazione di domicilio allegata a un atto di impugnazione deve consentire l'inequivoca individuazione del luogo della notificazione e dell'identità dell'autentificatore: firme illeggibili o autenticazioni non identificabili possono rendere invalida l'elezione e determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
- Se è presente una precedente elezione/dichiarazione di domicilio efficace nel fascicolo, l'impugnazione può ritenersi correttamente notificabile purché l'atto di impugnazione richiami espressamente e specificamente tale precedente elezione e la sua collocazione nel fascicolo in modo da permettere l'immediata individuazione del luogo
- Errori materiali come l'indicazione errata del numero di processo possono essere superati se dall'insieme degli atti emerge comunque l'identificazione univoca del provvedimento impugnato; tuttavia, quando tali errori si accompagnano ad altre carenze formali rilevanti, possono concorrere all'inammissibilità
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con i passaggi argomentativi della sentenza impugnata (art. 591 e 581 c.p.p.): censure generiche o che non affrontano le ragioni espresse dal giudice di primo grado sono vulnerabili per difetto di specificità
- La mancata prova dell'esistenza di una precedente valida elezione di domicilio grava sul ricorrente: l'onere probatorio di dimostrare che era già presente nel fascicolo una dichiarazione opponibile sussiste
- L'inammissibilità per vizi formali può comportare non solo il rigetto del gravame ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende quando ricorrano elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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