Cassazione Civile, Ordinanza n. 23727/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società cooperativa agricola, insinuatasi al passivo di una liquidazione coatta amministrativa, vantava due crediti: uno indicato come "finanziamento fruttifero socio" per euro 380.000 e uno per "crediti commerciali per vendita suini" per euro 1.238.689,10. Il commissario liquidatore aveva negato l’ammissione; il Tribunale di Modena, accogliendo in parte l’opposizione, aveva ammesso i crediti ma con postergazione rispetto ai creditori chirografari, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 2467 c.c. La ricorrente ha censurato il decreto per violazione dell’art. 2467 c.c., sostenendo che la norma, dettata per le s.r.l., non sarebbe applicabile alle cooperative e che comunque mancava la verifica della eadem ratio nella concreta struttura della società finanziata; in subordine, ha sostenuto che i crediti avrebbero dovuto essere ammessi con privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. o almeno in chirografo. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione sulla qualificazione come finanziamento del credito commerciale derivante dalla vendita di suini, assunto dal tribunale come credito postergato per il ritardo nel pagamento oltre 250 giorni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati, cassando il decreto e rinviando al Tribunale di Modena in diversa composizione. Ha ritenuto che l’art. 2467 c.c. possa applicarsi anche alle cooperative, ma solo previa verifica in concreto delle caratteristiche organizzative della società, tali da rendere il socio in condizione di disporre di informazioni paragonabili a quelle del socio di s.r.l.; tale accertamento era mancato nel decreto impugnato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare i presupposti concreti della postergazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2467 c.c.
postergazione dei crediti da finanziamenti in qualunque forma concessi dal socio alla società
La disciplina della postergazione non è limitata al tipo s.r.l., ma può operare anche verso società cooperative o altri tipi sociali, se la loro organizzazione concreta consente al socio un livello informativo assimilabile a quello previsto per la s.r.l.; l’accertamento deve essere in concreto e la postergazione non dipende dalla conoscenza effettiva del singolo socio.
art. 2497-quinquies c.c.
È richiamato come indice dell’estensibilità della disciplina dei finanziamenti soci oltre la s.r.l., poiché la norma estende la regola a finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi eserciti direzione e coordinamento.
art. 2519, comma 1, c.c.
Il rinvio della disciplina delle s.p.a. alle cooperative non è ritenuto decisivo per escludere l’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c.
art. 2476 c.c.
È evocato come parametro per valutare se l’organizzazione della società consenta al socio informazioni paragonabili a quelle del socio di s.r.l.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere un diverso trattamento del credito, ma la Corte non si pronuncia nel merito di tale domanda poiché accoglie il primo motivo e rinvia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato quale parametro del vizio di motivazione denunciato con il secondo motivo, poi assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il fondamento processuale dei due motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e per nullità del decreto per motivazione apparente o insufficiente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio nel giudizio di legittimità.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
È menzionato solo come preteso titolo di privilegio invocato dalla ricorrente, senza decisione sul punto.
Massime di principio
- La postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. può operare anche fuori dalla s.r.l., ma solo se la struttura organizzativa della società finanziata rende possibile per il socio una conoscenza dei dati societari sostanzialmente comparabile a quella prevista per il socio di s.r.l.; l’indagine è quindi concreta e non astratta.
- Ai fini dell’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. non rileva la mera conoscenza effettiva, in capo al socio finanziatore, dello squilibrio patrimoniale o della crisi della società, bensì il dato oggettivo dell’assetto organizzativo che renda fisiologica tale conoscenza.
- La postergazione ex art. 2467 c.c. opera automaticamente al ricorrere dei presupposti legali; non è necessario accertare una specifica intenzione delle parti o una consapevolezza soggettiva del socio come elemento costitutivo della fattispecie.
- La nozione di finanziamento rilevante ai fini della postergazione è ampia e comprende, oltre ai contratti di credito in senso stretto, anche operazioni sostanzialmente equivalenti, come la sistematica e anomala dilazione o mancata riscossione di crediti commerciali, il rilascio di garanzie o la mancata riscossione di canoni.
- Quando il giudice di merito applica in via analogica l’art. 2467 c.c. a una società diversa dalla s.r.l., deve motivare espressamente sull’esistenza della eadem ratio in concreto, verificando le caratteristiche organizzative della società e non limitandosi a valorizzare lo stato di conoscenza del singolo socio.
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