Circolare n. 43 del 29/09/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’IVA alle operazioni di locazione e noleggio di unità da diporto, distinguendo tra territorialità delle prestazioni e regime di non imponibilità. Vengono confermati alcuni orientamenti precedenti sulle percentuali forfetarie solo per le ipotesi in cui la rilevanza territoriale dipende dall’uso dell’unità nelle acque comunitarie, mentre si esclude l’applicazione di altri criteri riferiti ai trasporti. Sul fronte della non imponibilità, la circolare estende il beneficio alle attività commerciali individuate dal Codice della nautica da diporto, ma ribadisce che per le prestazioni rese a privati l’IVA resta dovuta. Sono inoltre precisate le condizioni per l’uso da parte di soci, per gli acquisti di carburante e dotazioni di bordo connessi all’attività e per l’impiego di unità non iscritte nel Registro internazionale.
Chiarimenti IVA su territorialità e non imponibilità nel settore della nautica da diporto
IVA nella nautica da diporto: territorialità e non imponibilità
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione dell’IVA alle operazioni di locazione e noleggio di unità da diporto. L’intervento si concentra su due profili: la territorialità delle prestazioni di servizi e il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Premessa e riferimenti normativi
L’Agenzia delle entrate risponde a quesiti formulati dall’associazione di categoria del settore nautico. I temi affrontati riguardano, in particolare, l’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972 per la territorialità delle prestazioni e l’art. 8-bis per la non imponibilità delle operazioni relative alle navi destinate all’esercizio di attività commerciali.
La circolare richiama anche la normativa introdotta dal decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in materia di società di comodo, beni concessi in godimento a soci o familiari e comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate. Tali riferimenti sono inseriti per completezza, ma il nucleo del documento resta focalizzato sull’IVA nel comparto nautico.
Territorialità delle prestazioni di locazione e noleggio
Per quanto riguarda l’utilizzo delle unità da diporto entro le acque territoriali comunitarie, la circolare conferma la validità dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 49/2002 e n. 38/2009. Tali indicazioni restano applicabili alle ipotesi in cui la rilevanza territoriale dipende dall’uso dell’imbarcazione nel territorio della Comunità.
In particolare, rientrano in questo ambito:
- le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine, quando il mezzo è messo a disposizione del destinatario in Italia e utilizzato all’interno del territorio comunitario;
- le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi, sempre che l’utilizzo avvenga nel territorio della Comunità.
Se invece il noleggio a breve termine avviene con messa a disposizione dell’imbarcazione nel territorio di un altro Stato membro, la prestazione è considerata territorialmente non rilevante in Italia. In tal caso non sussistono né l’obbligo di fatturazione né l’obbligo di indicazione nei modelli INTRASTAT.
La circolare esclude anche l’utilizzo, per queste prestazioni, della percentuale forfetaria del 5% prevista in passato per i trasporti internazionali. Tale criterio, riferito a una disciplina diversa, non può essere applicato alla determinazione della quota territorialmente rilevante delle prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
Regime di non imponibilità e nozione di attività commerciale
Sul piano del regime di non imponibilità, la circolare amplia l’interpretazione dell’art. 8-bis alla luce dell’evoluzione normativa del settore nautico. Viene infatti superata la precedente impostazione che tendeva a ricondurre l’utilizzo commerciale delle unità da diporto soltanto al noleggio.
La circolare richiama il Codice della nautica da diporto, d.lgs. n. 171/2005, che contempla espressamente diverse ipotesi di utilizzo commerciale delle unità da diporto. In tale prospettiva, il regime di non imponibilità può estendersi alle attività qualificate come commerciali dal citato art. 2, e in particolare ai casi in cui l’unità:
- è oggetto di locazione e noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e addestramento subacqueo come unità di appoggio.
Resta però fermo che il committente deve utilizzare il mezzo per l’esercizio di attività commerciale. La non imponibilità, quindi, non opera in modo automatico per tutte le prestazioni rese nel settore nautico.
Prestazioni rese a privati
La circolare è netta nell’escludere il beneficio per le prestazioni rese a soggetti privati. Se l’imbarcazione è data in locazione o noleggio a persone fisiche che la usano esclusivamente a fini di diporto, senza scopo economico, la prestazione non soddisfa i presupposti per la non imponibilità.
Di conseguenza, i canoni relativi a prestazioni territorialmente rilevanti rese nei confronti di privati sono soggetti ad IVA con aliquota ordinaria. La stessa conclusione vale per le altre prestazioni, anche se qualificate come commerciali dalla normativa nautica, quando siano rese a un privato e non nell’ambito di un’attività economica.
Prestazioni rese a soci o soggetti collegati all’imprenditore
Un’ampia parte della circolare è dedicata alle prestazioni effettuate da società di noleggio o locazione nei confronti dei propri soci, familiari o soggetti comunque riconducibili al soggetto imprenditore.
L’Amministrazione evidenzia che, in tali casi, occorre verificare se l’operazione sia realmente espressione di un’attività commerciale oppure se il bene sia in sostanza destinato a fini privati. Se la struttura societaria è utilizzata, di fatto, per consentire ai soci persone fisiche o ai loro familiari l’uso personale dell’imbarcazione, non si configura un’attività economica nel senso rilevante per l’IVA.
La circolare richiama anche il principio per cui l’attività economica deve essere diretta al conseguimento di introiti con carattere di stabilità. Pertanto, anche quando il corrispettivo sia pari al valore di mercato, va comunque valutata la sostanza dell’operazione e, se del caso, il corretto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
Per semplificare l’applicazione del regime, la circolare ammette la non imponibilità solo se l’attività risulta prevalentemente svolta nei confronti di soggetti terzi. La prevalenza va verificata con parametri oggettivi, riferiti a ciascuna imbarcazione, sulla base del biennio precedente:
- ammontare dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni rese a terzi;
- giorni di utilizzo dell’unità da diporto da parte di terzi.
Per le nuove imprese, in assenza di dati storici, la prevalenza viene determinata in via preventiva e presuntiva per il biennio iniziale. Se i criteri quantitativi non bastano a dimostrare la prevalenza verso terzi, possono essere valutati anche elementi ulteriori, come l’affidamento a un broker indipendente, la pubblicità su riviste specializzate e la prova di trattative effettive con clienti terzi.
Carburante, forniture e dotazioni di bordo
La circolare affronta anche il trattamento degli acquisti di carburante, forniture e dotazioni di bordo.
Per le società che svolgono attività di noleggio o locazione, la non imponibilità di cui all’art. 8-bis, comma 1, lettera d), può essere riconosciuta per gli acquisti connessi a spostamenti a vuoto finalizzati a imbarcare nuovi clienti, nonché alle prove o dimostrazioni in mare. In tali casi, gli acquisti sono considerati strumentali e collegati all’attività commerciale esercitata, purché la destinazione sia provata con documentazione idonea, certa e incontrovertibile.
Diversa è la posizione per i costruttori di imbarcazioni e per i cantieri che eseguono riparazioni e manutenzioni: per questi soggetti la non imponibilità sugli acquisti non opera, perché le unità da diporto costituiscono beni merce e non beni strumentali all’attività.
Unità da diporto e Registro internazionale
La circolare precisa infine che il regime di non imponibilità può applicarsi anche a navi da diporto non iscritte nel Registro internazionale, purché l’attività sia effettivamente commerciale e siano rispettate le formalità di iscrizione previste dalla normativa nazionale.
In particolare:
- le navi da diporto devono risultare iscritte nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto;
- le imbarcazioni da diporto devono risultare iscritte nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile;
- per i natanti, l’accesso al regime è subordinato all’immatricolazione o comunque all’iscrizione idonea a consentire la navigazione oltre le 12 miglia e ad attestare l’uso commerciale.
La circolare richiama, su questo punto, i precedenti di prassi già emanati e conferma che l’iscrizione nei registri previsti dalla disciplina nazionale assicura le garanzie necessarie per riconoscere l’effettivo impiego commerciale dell’unità.
Punti principali
Premessa e oggetto dei chiarimenti
La circolare risponde a quesiti interpretativi posti dall’associazione di categoria della nautica da diporto in materia di IVA su locazione e noleggio di unità da diporto. I temi affrontati riguardano la territorialità delle prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, e il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del medesimo decreto.
Territorialità delle prestazioni e utilizzo in acque comunitarie
Viene confermata la validità dei chiarimenti delle circolari n. 49/2002 e n. 38/2009 per le operazioni la cui territorialità dipende dall’utilizzo dell’unità da diporto nel territorio della Comunità. La conferma riguarda sia la locazione, anche finanziaria, e il noleggio a breve termine messi a disposizione in Italia e utilizzati nel territorio comunitario, sia le prestazioni non a breve termine rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti non soggetti passivi, purché l’uso avvenga nella Comunità.
Noleggio a breve termine con messa a disposizione all’estero
Se l’imbarcazione è messa a disposizione nel territorio di un altro Stato membro, la prestazione non è considerata territorialmente rilevante in Italia. Per tale operazione non sussistono né l’obbligo di fatturazione né l’obbligo di indicazione nei modelli INTRASTAT.
Messa a disposizione fuori dalla Comunità e percentuale forfetaria
La circolare esclude l’applicazione della percentuale forfetaria del 5% richiamata da prassi precedente in materia di trasporti internazionali. Tale criterio non è ritenuto utilizzabile per la determinazione della quota territorialmente rilevante delle prestazioni di locazione e noleggio di mezzi di trasporto disciplinate oggi dall’art. 7-quater, lettera e), del d.P.R. n. 633/1972.
Ambito del regime di non imponibilità per uso commerciale
In relazione all’art. 8-bis, la circolare supera l’orientamento restrittivo che limitava l’uso commerciale al solo noleggio e riconosce che, alla luce del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005), possono rientrare nel regime di non imponibilità anche altre attività qualificate come commerciali, purché il committente utilizzi il mezzo per l’esercizio di attività commerciale. Sono richiamate, in particolare, le ipotesi di locazione e noleggio, insegnamento professionale della navigazione da diporto e utilizzo da parte di centri di immersione e addestramento subacqueo.
Prestazioni rese a privati: IVA ordinaria
Le prestazioni di locazione e noleggio rese a soggetti privati non beneficiano della non imponibilità, anche se il mezzo è utilizzato da un soggetto che svolge attività commerciale. La circolare richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo cui l’esenzione/non imponibilità presuppone che il locatario utilizzi l’imbarcazione per un’attività economica; in mancanza di tale requisito, l’operazione è imponibile con aliquota ordinaria, se territorialmente rilevante.
Prestazioni nei confronti dei soci e prevalenza dell’attività verso terzi
Per i servizi resi ai soci o a soggetti riconducibili al soggetto imprenditore, la circolare afferma che non basta il corrispettivo di mercato per applicare automaticamente il regime di non imponibilità. Occorre verificare se l’attività sia sostanzialmente commerciale e se sia prevalentemente svolta verso terzi. La prevalenza si accerta con criteri oggettivi, in particolare considerando il biennio precedente e confrontando sia i corrispettivi percepiti sia i giorni di utilizzo dell’unità da parte di terzi; la verifica va effettuata per ciascuna imbarcazione. Per le start-up, in assenza di dati storici, la prevalenza è determinata in via preventiva e presuntiva.
Elementi ulteriori per sostenere la non imponibilità
Se i criteri quantitativi non sono soddisfatti, la circolare consente di valutare altri indici, tra cui l’affidamento dell’unità a un broker indipendente, la pubblicità su riviste specializzate e la prova di trattative effettive con soggetti terzi, anche se non sfociate nella stipula di contratti.
Carburante e dotazioni di bordo connesse all’attività di noleggio
Per le società che esercitano attività di noleggio o locazione, il regime di non imponibilità può applicarsi agli acquisti di carburante, forniture e dotazioni di bordo collegati a spostamenti a vuoto per imbarcare nuovi clienti e a prove o dimostrazioni in mare, purché tali acquisti siano strumentali all’attività commerciale e adeguatamente documentati.
Esclusione per costruttori e cantieri di riparazione/manutenzione
La non imponibilità sugli acquisti di carburante, forniture e dotazioni di bordo non spetta ai costruttori di imbarcazioni né ai cantieri che effettuano riparazioni e manutenzioni, perché per tali soggetti le unità da diporto costituiscono beni merce e non beni strumentali all’esercizio dell’attività.
Unità da diporto non iscritte nel Registro internazionale
La circolare chiarisce che il regime di non imponibilità può applicarsi anche a navi da diporto non iscritte nel Registro internazionale, purché permangano le garanzie legate all’esercizio di un’attività commerciale e siano rispettati gli obblighi di iscrizione nei registri previsti dalla disciplina nazionale. Sono richiamate, per navi e imbarcazioni, le iscrizioni presso le Capitanerie di porto e, per i natanti, l’immatricolazione o comunque l’iscrizione idonea a consentire la navigazione oltre 12 miglia e ad attestare l’uso commerciale.
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