Cassazione Penale, Sentenza n. 50274/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.) in relazione agli artt. 81 e 132 c.p. sostenendo che la Corte d'appello non abbia adeguatamente distinto e motivato la determinazione della pena base dal concreto incremento di pena applicato per ciascun reato satellite (in particolare per i capi 1), 3) e 4)) e che abbia applicato un aumento di pena per il reato associativo (art. 74 T.U. stupefacenti) sproporzionato rispetto agli altri reati fine senza giustificazione logica e senza consentire il controllo sulla discrezionalità giudiziale nella quantificazione delle singole maggiorazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente determinato la pena distinguendo la pena base per il reato più grave e gli incrementi per aggravante e reati satellite, e che le motivazioni fornite fossero sufficienti nella misura in cui la pena complessiva applicata fosse prossima al minimo edittale. Ha rilevato inoltre che gli aumenti di pena per i reati satellite erano contenuti e coerenti con i diversi trattamenti edittali delle fattispecie. Conseguentemente è stata confermata la misura finale fissata dalla Corte d'appello (anni 12 e mesi 4 di reclusione ed EUR 30.000,00 di multa, come ridotta per scelta del rito) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 (T.U. stupefacenti), art.74
La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata considerata dal giudice come reato rilevante e distinta dai reati 'fine'; l'aumento per continuazione va motivato ma può essere contenuto se la pena complessiva risulta prossima al minimo edittale
T.U. stupefacenti, art.73
Rilevato come norma che disciplina i reati fondanti l'imputazione principale (importazione/traffico di stupefacenti) e utilizzata per individuare il reato 'più grave' ai fini della determinazione della pena
T.U. stupefacenti, art.80, comma 2
Applicazione dell'aggravante speciale prevista dal T.U. stupefacenti che ha inciso sulla determinazione della pena base per il reato più grave
art.7 d.l. n.152/1991
Ulteriore aggravante presa in considerazione nella quantificazione complessiva della pena
art.4 L. 16/03/2006, n.146
Ulteriore riferimento normativa alle aggravanti (cfr. norma citata dalla Corte territoriale) che ha contribuito alla determinazione complessiva della pena
art.110 c.p.
Concorso materiale o morale di reati richiamato nella imputazione e nella determinazione della responsabilità rispetto ai vari capi
art.81 c.p.
Principio della personalizzazione della pena richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la motivazione sia stata sufficiente rispetto ai criteri di individualizzazione
art.132 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (art.133 citato come criterio motivazionale); la Corte ha ritenuto che il richiamo ai criteri di art.133 sia sufficiente quando la pena irrogata è prossima al minimo edittale
art.133 c.p.
Elenca i criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato questi criteri come base della motivazione e ha ritenuto sufficiente il riferimento dato il contenuto contenuto degli aumenti
art.606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte di Cassazione ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate
Massime di principio
- Quando la pena complessiva irrogata è prossima al minimo edittale, il richiamo ai criteri generali di cui all'art.133 c.p. può costituire motivazione sufficiente senza la necessità di un'analisi dettagliata su ogni singolo elemento
- Il giudice deve comunque distinguere, nella motivazione, tra pena base del reato più grave e gli incrementi applicati per aggravanti e per i reati in continuazione; tale distinzione richiede maggior dettaglio quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale
- Differenze negli incrementi di pena tra reati satellite possono essere giustificate dal diverso trattamento edittale delle fattispecie e dall'entità del ruolo e della responsabilità dell'imputato
- Fattori quali ruolo direttivo nell'organizzazione, attribuzione di somme per l'attività del sodalizio, comportamento post-detentivo, collaborazione e volontà di reinserimento sociale possono giustificare una riduzione della pena base o una valutazione mitigante
- La Corte di Cassazione verifica sia la correttezza giuridica dell'operato del giudice di merito (rispetto delle regole di determinazione e motivazione della pena) sia la razionalità della distribuzione degli aumenti; il vizio sussiste se manca la possibilità di controllo sulla discrezionalità applicativa
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