Cassazione Civile, Ordinanza n. 31315/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La società fornitrice ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare, in prededuzione, del credito maturato per la somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia resa dopo la dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda e il tribunale aveva respinto l'opposizione. In particolare, per una fornitura relativa a un immobile di Nola, il tribunale aveva escluso che il curatore potesse dar vita al rapporto per facta concludentia o che il contratto potesse sorgere automaticamente in capo alla curatela, anche nel servizio di salvaguardia, richiamando la specialità della disciplina fallimentare. Nel ricorso per cassazione, la società ha censurato, con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi: la diffida dei curatori a riattivare la fornitura dopo il distacco per morosità e il pagamento dell'importo necessario alla riattivazione, circostanze che avrebbero integrato una volontà concludente di instaurare il rapporto. Gli altri motivi denunciavano, rispettivamente, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e violazioni della disciplina fallimentare e del T.I.V., ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, riqualificandolo come censura di omesso esame di fatti decisivi. Ha ritenuto che il tribunale avesse limitato l'analisi al momento genetico del rapporto, trascurando fatti successivi idonei a dimostrare la volontà dei curatori di instaurare il rapporto di somministrazione tramite comportamenti concludenti, quali la richiesta di riattivazione e il pagamento della somma necessaria. Ha inoltre osservato che la somministrazione di energia è un rapporto di durata composto da prestazioni autonome e distinte, per cui ogni erogazione genera nuovi crediti e debiti. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata al tribunale di Nola in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato riqualificato, in base al suo contenuto, come censura di omesso esame di fatti decisivi, nonostante l'erronea intestazione a violazione di legge
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha sostanzialmente trattato la censura come omesso esame di fatti decisivi, non come violazione diretta della norma
art. 72 l.fall.
richiamato dal tribunale per la sospensione del contratto pendente e la mancata dichiarazione di subentro dei curatori
artt. 35, 111 e 111-bis l.fall.
dedotti nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
art. 29 del T.I.V.
dedotto nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
art. 1441 c.c.
dedotto nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo va qualificato in base al suo contenuto sostanziale e non alla sola rubrica: una censura formalmente formulata come violazione di legge può essere riqualificata come omesso esame di fatti decisivi se l'articolazione del motivo denuncia in concreto tale vizio.
- In tema di somministrazione di energia elettrica, le singole erogazioni sono prestazioni autonome e distinte: il rapporto di durata non si esaurisce in una prestazione unica, ma ogni somministrazione dà luogo a nuovi rapporti di credito e di debito.
- La prova della volontà di instaurare o proseguire un rapporto di somministrazione può desumersi da fatti concludenti; il contratto di somministrazione di energia non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.
- Nel contesto fallimentare, la valutazione sull'insorgenza del rapporto o sul subentro della curatela deve tenere conto non solo del momento genetico del contratto, ma anche di eventuali comportamenti successivi dei curatori idonei a manifestare la volontà di fruire della prestazione.
- Se il curatore, dopo il fallimento, sollecita la riattivazione della fornitura e corrisponde l'importo necessario alla riattivazione, tali circostanze possono integrare fatti concludenti idonei a fondare l'esistenza di un rapporto di somministrazione riferibile alla procedura.
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