Sentenza n. 1970/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS-Cat. A. 11/Imm./Div. P.A.S. prot. -OMISSIS- notificato il 21/10/2024, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro subordinato; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla ritenuta pericolosità sociale desunta da plurime denunce, arresti in flagranza e procedimenti per furto, rapina, estorsione, danneggiamento, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché dall'avviso orale disposto dal Questore. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo la sussistenza dei requisiti per il rinnovo e il difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, ha rilevato che i reati indicati ai numeri da 1 a 5 erano stati dichiarati estinti e che il procedimento relativo alle lesioni personali era stato archiviato; ha inoltre lamentato l'omessa valutazione del proprio inserimento sociale, familiare e lavorativo. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe esaminato le memorie presentate in risposta al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego. Ha ritenuto che i molteplici procedimenti penali relativi a reati ricompresi tra quelli ostativi ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impedissero il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo il Collegio, nelle ipotesi tipizzate dal legislatore la valutazione di pericolosità sociale è stata effettuata direttamente a monte dalla legge, sicché il Questore esercita un potere vincolato e non deve compiere un'autonoma valutazione della pericolosità attuale, né una comparazione con l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero. Il TAR ha inoltre affermato che, in materia di titoli di soggiorno, la pericolosità può comunque essere desunta anche da elementi diversi dalle condanne, purché indiziari e concordanti; nel caso concreto, la pluralità degli episodi risultava ostativa, senza che le successive vicende di estinzione dei reati o archiviazione di un procedimento fossero idonee a superare tale effetto. La censura relativa al preavviso di rigetto è stata disattesa mediante applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990: trattandosi di provvedimento vincolato, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente è stato condannato alle ulteriori spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge, ferme le spese già liquidate nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Le condanne e i procedimenti relativi ai reati indicati dalla disposizione possono costituire causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; per le fattispecie tipizzate la valutazione di pericolosità sociale è effettuata direttamente dal legislatore.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno è precluso quando ricorrono i presupposti ostativi previsti dalla disciplina dell'immigrazione, senza necessità di una comparazione discrezionale dell'inserimento socio-lavorativo nelle ipotesi tipizzate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La doglianza relativa alla mancata valutazione delle memorie presentate in risposta al preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990
non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
Il vizio procedimentale relativo alle garanzie partecipative non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese l'immutabilità del contenuto dispositivo.
art. 203 c.p.
La disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo quale parametro della nozione di pericolosità sociale, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sulla natura automaticamente ostativa dei reati previsti dalla disciplina dell'immigrazione.
art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
Il TAR richiama la riconducibilità dei reati contestati alle ipotesi di arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, quale elemento valorizzato nel quadro dei presupposti ostativi al soggiorno.
Massime di principio
- Quando lo straniero sia stato condannato o risulti coinvolto in procedimenti relativi a reati tipizzati dalla legge come ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione esercita un potere vincolato e non deve svolgere un'autonoma valutazione della pericolosità sociale attuale.
- Nelle ipotesi di reati automaticamente ostativi, non è necessaria una valutazione comparativa tra la pericolosità dello straniero e il suo inserimento sociale, familiare o lavorativo, poiché la ponderazione degli interessi è stata effettuata direttamente dal legislatore.
- Il giudizio di pericolosità sociale in materia di soggiorno può essere fondato anche su elementi diversi dalle condanne penali, inclusi fatti privi di autonoma rilevanza penale, purché gli elementi indiziari siano concordanti e idonei a evidenziare un pericolo concreto di reiterazione di condotte illecite.
- La successiva estinzione dei reati o l'archiviazione di uno dei procedimenti non esclude necessariamente la rilevanza amministrativa degli episodi considerati nel procedimento di rinnovo, quando la pluralità e la natura dei fatti siano valorizzate come presupposto del diniego.
- La violazione delle garanzie partecipative relative al preavviso di rigetto non conduce all'annullamento del provvedimento quando l'Amministrazione esercita un potere vincolato e sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990.
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