Cassazione Penale, Ordinanza n. 35125/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Catania, che aveva riformato la decisione del Tribunale di Catania del 10 luglio 2025, accogliendo il concordato stipulato il 3 febbraio 2026 tra Procura generale e difesa. La Corte d’appello aveva riconosciuto la continuazione con due precedenti condanne, divenute irrevocabili rispettivamente il 10 giugno 2025 e il 20 aprile 2025, e rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 17.500 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p., contestando l’illegalità della pena complessiva determinata in continuazione. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato le statuizioni accessorie e la confisca, sostenendo che non rientrassero nei limiti oggettivi dell’accordo. Nel concordato l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi d’appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, trattandosi di impugnazione contro una sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., poteva provvedere senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza d’appello aveva illustrato la progressione del calcolo della pena, partendo da tre anni e due mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, aumentando la pena a quattro anni e due mesi ed euro 17.000 per la continuazione con una precedente condanna e infine a quattro anni e otto mesi ed euro 17.500 per la continuazione con l’altra; la motivazione consentiva il controllo di legalità e non risultava dimostrata una precedente esclusione irrevocabile della continuazione. Una volta recepito dal giudice, il concordato non può essere rimesso unilateralmente in discussione in cassazione quanto alla misura della pena, salvo che questa sia illegale; tale ipotesi non ricorreva. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati manifestamente infondati: la rinuncia agli ulteriori motivi d’appello precludeva la riproposizione delle censure su pene accessorie e confisca, e la Corte d’appello non aveva introdotto statuizioni nuove o più gravose, essendosi limitata a recepire la pena concordata e a confermare nel resto la sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione relativo alla misura della pena concordata, salva l'ipotesi di illegalità della pena.
Il concordato recepito nella sentenza vincola le parti e non consente di rimettere in discussione in cassazione la misura della pena concordata, salvo che la pena sia illegale. La rinuncia ai restanti motivi d’appello preclude inoltre la riproposizione delle censure estranee al concordato.
art. 81, comma secondo, c.p.
La sentenza impugnata dà conto dell'accordo raggiunto tra Procura generale e difesa in data 3 febbraio 2026, con rinuncia dell'imputato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, e indica in modo chiaro la progressione del calcolo: pena base individuata nella condanna oggetto dell'appello, pari ad anni tre e mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; aumento, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., per la continuazione con la sentenza del 16 dicembre 2024 sino ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 17.000,00 di multa; ulteriore aumento per la continuazione con la sentenza del 4 aprile 2025 sino alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 17.500,00 di multa.
In questo caso la pena per la continuazione è stata ritenuta controllabile sotto il profilo della legalità perché la decisione ha indicato la pena base, gli aumenti applicati per ciascun reato satellite e la pena finale, verificando il rispetto del limite del cumulo giuridico.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso, articolato in tre motivi, è inammissibile, potendosi provvedere senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte può provvedere senza formalità quando il ricorso è inammissibile ed è proposto contro una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiarata l’inammissibilità, in assenza di ragioni che escludano la colpa del ricorrente nella relativa causa, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, l’accordo liberamente stipulato dalle parti e recepito dal giudice non può essere rimesso unilateralmente in discussione in cassazione quanto alla misura della pena, salvo che la pena concordata sia illegale.
- La motivazione sulla pena determinata in continuazione consente il controllo di legalità quando esplicita la pena base, gli aumenti applicati per i reati satellite e la pena finale, rendendo verificabile il rispetto del limite del cumulo giuridico.
- La rinuncia ai motivi d’appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio preclude la riproposizione in cassazione delle censure relative a statuizioni accessorie e confisca già comprese nel devolutum originario, se la sentenza d’appello si limita a recepire la pena concordata e a confermare nel resto la decisione di primo grado.
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