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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10807/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il destinatario aveva proposto davanti al Giudice di pace di Roma opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento, deducendo la nullità per vizi di notifica delle cartelle e dei verbali di accertamento presupposti, la prescrizione dei crediti e l’illegittimità della maggiorazione prevista dall’art. 27 della L. n. 689/1981. In corso di causa aveva precisato che, per due cartelle recanti ruoli relativi a crediti di diversa natura, contestava soltanto i crediti da sanzioni stradali. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, dichiarato nulle tutte le cartelle e condannato solidalmente i convenuti anche per responsabilità aggravata. L’agente della riscossione aveva appellato; il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, aveva riformato la decisione, condannando l’opponente alle spese nei confronti dell’appellante e compensandole nei rapporti con l’ente impositore. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame della contestazione relativa alle sole sanzioni stradali comprese nelle due cartelle, sostenendo che il Tribunale le aveva erroneamente escluse integralmente dall’opposizione; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 1, commi 1 e 2, del D.M. n. 321/1999, sostenendo che l’interesse a impugnare le cartelle sussisteva anche senza l’avvio dell’esecuzione, essendo sufficiente il rilascio dell’estratto di ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’omesso esame di una domanda non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che riguarda un fatto storico; l’eventuale omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi del n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. La possibile riqualificazione della censura non era comunque consentita in concreto, poiché il ricorrente non aveva riportato né localizzato in modo specifico gli atti da cui ricavare il contenuto della domanda originaria e le successive precisazioni, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: non censurava specificamente la ratio della sentenza d’appello, secondo cui gli avvisi di ricevimento prodotti in copia erano idonei a provare la notificazione delle cartelle, in mancanza di una contestazione specifica. Accertata la rituale notifica, non sussisteva l’interesse ad agire con opposizione ex art. 615 c.p.c. contro il mero estratto di ruolo, in assenza di una minaccia attuale di atti esecutivi; la questione assorbiva le ulteriori censure del motivo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, l’omesso esame di una domanda non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè una domanda giudiziale non costituisce un “fatto”

    Il vizio di omesso esame previsto dal n. 5 riguarda un fatto storico, principale o secondario, non l’omessa considerazione di una domanda giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio, semmai, dovrebbe essere inquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

    La mancata pronuncia su una domanda va denunciata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non come omesso esame di un fatto ai sensi del n. 5.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Va dunque dichiarata l’inammissibilità della censua per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacchè il ricorrente non ha ottemperato all’onere di riportare il contenuto degli atti e documenti richiamati in ricorso e sui quali esso si fonda, impedendo di avere piena cognizione e verificare quanto da lui sostenuto.

    Il ricorrente per cassazione deve riportare e localizzare il contenuto degli atti e documenti sui quali fonda la censura; la mancata osservanza dell’onere rende il motivo inammissibile e non è supplita dalla trasmissione o dal deposito dei fascicoli.

  • art. 615 c.p.c.

    qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere la prescrizione del credito, difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva

    Se la cartella è stata regolarmente notificata, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta contro il solo estratto di ruolo, in assenza di una minaccia attuale di esecuzione, è inammissibile per difetto d’interesse ad agire.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    La Corte pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, va disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; l’omesso esame di una domanda giudiziale non rientra in tale vizio e va eventualmente denunciato come violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
  • Il ricorrente per cassazione che fonda una censura sul contenuto di atti o documenti processuali deve riprodurne il contenuto, direttamente o indirettamente, e indicarne con precisione la collocazione; il deposito o la richiesta di trasmissione dei fascicoli non suppliscono a tale onere.
  • Se la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta contro il mero estratto di ruolo, in assenza di una minaccia attuale di atti esecutivi, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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