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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35485/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, il trattamento sanzionatorio: la Corte di appello aveva rilevato l'erroneità del calcolo compiuto dal Tribunale nel passaggio relativo all'aumento per recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., ma aveva corretto l'errore senza modificare l'esito finale; il ricorrente lamentava quindi, implicitamente, una violazione del divieto di reformatio in peius. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello, pur avendo rilevato un errore di calcolo del primo giudice nel segmento relativo all'aumento per recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., abbia correttamente provveduto alla correzione senza peggiorare la posizione dell'imputato e senza violare il divieto di reformatio in peius. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice per il delitto contestato, richiamata come base della condanna confermata in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    È richiamato come disposizione sulla recidiva; la Corte evidenzia l'errore del Tribunale nel calcolo dell'aumento relativo e la successiva correzione operata dalla Corte di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando il giudice di appello corregge un errore di calcolo della pena commesso in primo grado ma lascia invariato l'esito finale della decisione, non si configura violazione del divieto di reformatio in peius.
  • La doglianza che si risolva nella contestazione di una correzione aritmetica del trattamento sanzionatorio, se non incide in senso peggiorativo sulla posizione dell'imputato, può essere dichiarata manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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