Cassazione Penale, Sentenza n. 17642/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propone tre motivi di cassazione: 1) violazione di norme procesuali per mancato esame, fin dal primo grado, di una istanza di rinvio inviata al Tribunale e conseguente violazione del diritto di assistenza e rappresentanza (art. 178 lett. c e art. 179 cod. proc. pen.); 2) violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., relativa all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; 3) vizio nella valutazione del complesso probatorio e nella motivazione, con riferimento agli artt. 606 lett. b ed e e 192, comma 2, cod. proc. pen., contestando la fondatezza della condanna per rapina.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, la Corte rileva che l'eccezione è proposta per la prima volta in Cassazione e che l'istanza di rinvio non è rinvenibile nel fascicolo né nell'atto di appello o nel ricorso, con violazione dell'onere di autosufficienza dell'impugnazione; sul secondo motivo, la questione è inammissibile per novità rispetto al grado precedente (violazione della catena devolutiva) e, comunque, la documentazione mostra che la difesa aveva dato consenso all'acquisizione delle sommarie informazioni della persona offesa e di altra testimone; il terzo motivo è ritenuto generico, ripetitivo e volto a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte applica i criteri di ammissibilità e di formulazione dei motivi (lett. b, c, e) per valutare se le doglianze siano ammissibili e sufficientemente specifiche
art. 178 cod. proc. pen.
Riguarda il diritto di assistenza e rappresentanza dell'imputato; il ricorso lamentava violazione per mancato rinvio, ma la Corte ha ritenuto inesistente la documentazione dell'istanza di rinvio
art. 179, comma primo, cod. proc. pen.
Norma connessa alla difesa tecnica e al diritto di assistenza; invocata nella critica al mancato rinvio, ma non accertata per mancanza di prova documentale
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola i limiti e le modalità di utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per novità e, comunque, infondata poiché la difesa aveva acconsentito all'acquisizione
art. 512 cod. proc. pen.
Prevede l'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali; la Corte ha rilevato che le dichiarazioni furono acquisite con il consenso difensivo, escludendo la violazione denunciata
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Regola la devoluzione degli atti al giudice successivo; richiamato per sostenere l'inammissibilità dei motivi introdotti per la prima volta in Cassazione (violazione della catena devolutiva)
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Attiene al sindacato sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la critica sollevata fosse una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state dedotte nel grado precedente: la violazione della catena devolutiva rende il motivo inammissibile
- Le doglianze documentali (es. istanza di rinvio) devono essere allegate o risultare dal fascicolo processuale; l'assenza di prova comporta l'inammissibilità o il rigetto del motivo per mancanza di autosufficienza dell'impugnazione
- Se la difesa ha prestato consenso all'acquisizione di dichiarazioni (es. sommarie informazioni della persona offesa), non può poi invocare la loro illegittimità in sede di legittimità
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dai giudici di merito; critiche generiche o richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche oltre al pagamento delle spese processuali quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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